Cassazione Penale, Sentenza n. 29128/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca della confisca di prevenzione dell'immobile a lei intestato, deducendo la legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto tramite una "quietanza" e richiamando la violazione degli artt. 117 d.lgs. 159/2011 e 7 legge 1423/1956 nonché carenza della motivazione del provvedimento impugnato. Sosteneva che la revoca potesse fondarsi su elementi di prova preesistenti al giudizio non valutati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su profili di motivazione già esaminati e valutati dalla Corte territoriale e dunque non riconducibili a violazioni di legge, con rilievo che il vizio lamentato è di tipo motivazionale non rispondente ai limiti del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione. È stato inoltre osservato che la difesa non ha allegato la quietanza invocata, rendendo il motivo autosufficiente carente. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 159/2011
Richiamato dalla ricorrente come fondamento normativo per la revoca; la Corte ha ritenuto che la lamentata violazione non emergesse come questione di diritto suscettibile di sindacato in Cassazione essendo in realtà una critica alla valutazione probatoria e alla motivazione della Corte territoriale.
art. 7 legge 1423/1956
Invocato dalla ricorrente in relazione alla confisca; la Corte non ha ritenuto che la questione prospettata costituisca una violazione di legge rilevante ai fini di cassazione, trattandosi di contestazione sulla valutazione delle prove e della motivazione.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiama i limiti dei motivi di ricorso per cassazione: non sono ammessi i vizî riconducibili a valutazioni della motivazione salvo il caso di assenza o mera apparenza della motivazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse di natura valutativa e quindi escluso.
art. 125 c.p.p.
Richiamato indirettamente per delimitare quando la motivazione può essere censurata in Cassazione: solo nei casi di motivazione assente o meramente apparente, ossia quando il provvedimento ometta il confronto con un elemento potenzialmente decisivo.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento per l'inammissibilità del ricorso e per la previsione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per questioni di diritto; contestazioni riguardanti la valutazione delle prove o la congruità della motivazione sono, di regola, inammissibili.
- La carenza o l'apparenza della motivazione integra motivo di cassazione solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che risulti potenzialmente decisivo e idoneo, se considerato singolarmente, a determinare l'esito contrario del giudizio.
- Le deduzioni basate su documenti non prodotti in grado autosufficiente (es. quietanza non allegata) sono considerate generiche e possono determinare l'inammissibilità del motivo per mancanza di autosufficienza probatoria.
- Documenti privi di data, dichiarazioni generiche delle parti e mancata ricostruzione patrimoniale dettagliata del terzo finanziatore sono elementi che, se non adeguatamente documentati, rendono inidonea la prova della lecita provenienza dei fondi ai fini della revoca della confisca.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito se non emergono specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rientranti nelle ipotesi di motivazione assente o apparente.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile si può incorrere nella condanna alle spese e, quando sussistono profili di colpa, in sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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