Cassazione Penale, Sentenza n. 23820/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rotella ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione. Il difensore sosteneva che, della sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 5.6.2023, due condanne erano ormai irrevocabili e per esse era stato emesso un provvedimento di esecuzione (11.7.2024), cosicché si poteva riconoscere la continuazione tra quei reati e un altro reato già irrevocabile (art. 416-bis). La Corte territoriale aveva invece ritenuto che una delle condanne era stata parzialmente annullata dalla Corte di cassazione (per la sussistenza di una circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, n.1 c.p.), sicché il trattamento sanzionatorio complessivo non è definitivo e l'istanza era inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendosi ormai formato un giudicato parziale sulla responsabilità per tutti i reati, la sentenza non è esecutiva perché la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la valutazione di una circostanza aggravante che incide sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p. e art. 81 c.p.). Sulla base della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Gialluisi e precedenti), il collegamento essenziale fra reato base e circostanze impedisce che la determinazione della responsabilità, pur irrevocabile, sia utilizzabile come titolo esecutivo finché non sia definitiva la determinazione della pena. Perciò l'istanza di applicazione della continuazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'impugnazione; la Corte ha esaminato la questione sul presupposto delle regole procedurali sull'impugnazione e sul sindacato di legittimità dell'ordinanza che ha valutato l'irrevocabilità ed esecutività della sentenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso in Cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 624 cod. proc. pen.
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina del giudicato parziale in caso di annullamento parziale; la Cassazione ha applicato il principio secondo cui l'annullamento limitato a una circostanza non impedisce di dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità, ma può impedirne l'esecutorietà quando vi sia connessione essenziale con la parte annullata.
art. 648 cod. proc. pen.
Riguarda l'irrevocabilità della sentenza; la Corte ha distinto tra irrevocabilità della responsabilità e possibilità di esecuzione del titolo.
art. 650 cod. proc. pen.
Riferimento all'esecutorietà del provvedimento: la Corte ha osservato che la sentenza, pur avendo acquisto di giudicato su responsabilità, non è utilizzabile come titolo esecutivo finché non sia definitiva la determinazione della pena.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Norma che disciplina gli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha rilevato che la conferma o esclusione dell'aggravante può influire sul trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione.
art. 69 cod. pen.
Norma sul giudizio di bilanciamento delle circostanze concorrenti; la Corte ha ritenuto che l'esito del rinvio sulla circostanza aggravante può incidere anche su tale valutazione.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata (più persone riunite) la cui valutazione è stata rimessa al giudice del rinvio dalla Cassazione: la sua conferma o esclusione influisce sul trattamento sanzionatorio complessivo.
art. 629 cod. pen.
Norma correlata al reato per il quale è stata rilevata la circostanza aggravante; citata per inquadrare il motivo di annullamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato manifestamente infondato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi) e precedenti
Principio interpretativo sul giudicato progressivo: distinzione tra accertamento della responsabilità e determinazione della pena, natura del 'rapporto di connessione essenziale' e conseguenze sull'autorità di cosa giudicata e sull'esecutorietà.
Massime di principio
- La responsabilità penale può diventare irrevocabile (giudicato parziale) anche quando parti della sentenza siano state annullate, ma ciò non implica automaticamente che la sentenza sia esecutiva: l'esecutività richiede la definitiva determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Se la Corte di legittimità annulla o rimette al giudice di merito la valutazione di una circostanza (es. aggravante) che incide sul quantum della pena o sul giudizio di bilanciamento, la parte non annullata della sentenza può essere connessa essenzialmente a quella annullata e quindi priva di efficacia esecutiva fino alla definizione della pena.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario che il trattamento sanzionatorio complessivo delle sentenze interessate sia definitivo o comunque che le sentenze siano utilizzabili come titoli esecutivi; la mera irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità non basta se la pena non è definita.
- In sede di impugnazione in Cassazione contro un'ordinanza che nega l'applicazione della continuazione, è difficile ottenere accoglimento se la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il principio: il ricorrente deve proporre argomentazioni nuove e fondate per scardinare l'orientamento consolidato.
- In presenza di annullamento parziale è essenziale valutare il 'rapporto di connessione essenziale' tra reato base e circostanze per decidere se la statuizione non annullata possa assumere autorità di cosa giudicata ed essere esecutiva.
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