Cassazione Penale, Sentenza n. 29073/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un medico che, al momento dell'iscrizione all'Ordine professionale, ha reso un'autocertificazione dichiarando di non aver mai riportato condanne penali. In realtà aveva definito un precedente procedimento con applicazione della pena su richiesta per un'appropriazione indebita commessa anni prima. Il Tribunale lo aveva assolto ritenendo mancante l'elemento soggettivo, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione e lo aveva condannato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la condanna d'appello si fondasse solo su una presunzione legata al suo livello culturale; 2) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe prima ritenuto che la compilazione del modulo fosse avvenuta distrattamente e poi avrebbe fondato la condanna sulla malafede; 3) violazione di legge per omessa valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in presenza di una sentenza di applicazione della pena e decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. alle condizioni ivi indicate, non può ritenersi oggettivamente falsa la dichiarazione sostitutiva con cui il dichiarante affermi di non avere riportato condanne penali, quando tale precedente non sia più spendibile nei certificati destinati a usi esterni al circuito giudiziario. Ne deriva che manca il requisito della falsità oggettiva richiesto dall'art. 483 c.p. La sentenza d'appello è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
La falsità ideologica del privato in atto pubblico richiede che la dichiarazione resa sia oggettivamente falsa; se il dato dichiarato non è esigibile o non corrisponde più a un precedente penalmente spendibile, viene meno il fatto tipico.
art. 444 c.p.p.
È richiamato per indicare la sentenza di applicazione della pena su richiesta, antecedente del dichiarante.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza di patteggiamento è equiparata alla condanna, ma non implica accertamento di responsabilità penale.
art. 445, comma 2, c.p.p.
Decorso il termine quinquennale e ricorrendone le condizioni, il reato si estingue e ogni effetto penale cessa; ciò incide sulla possibilità di considerare falsi i riferimenti a precedenti penali in autocertificazione.
artt. 24 e ss. d.P.R. n. 313 del 2002
Il casellario giudiziale conserva l'annotazione storica, ma il certificato ostensibile per usi esterni può risultare negativo rispetto a determinati patteggiamenti; non si può pretendere che il privato dichiari più di quanto sia conoscibile tramite quel certificato.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso sulla insussistenza del fatto.
art. 611 c.p.p.
Richiamato per la trattazione del ricorso con intervento delle parti a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato solo per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la dichiarazione sostitutiva non è penalmente falsa se il dato richiesto eccede ciò che il certificato penale esterno al circuito giudiziario rende conoscibile al pubblico o alla pubblica amministrazione richiedente.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta, pur equiparata alla condanna, non comporta accertamento di responsabilità penale; decorso il termine di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. nelle condizioni previste, il precedente perde gli effetti penali rilevanti ai fini della spendibilità della dichiarazione.
- Quando difetta l'oggettiva falsità della dichiarazione, non occorre esaminare ulteriormente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p.; il fatto resta insussistente.
- L'omessa pronuncia su una causa di non punibilità invocata è assorbita se la decisione di legittimità definisce il ricorso con annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
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