Sentenza n. 156/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destinatario della sospensione cautelare delle licenze di porto d’armi e del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, poi confermato insieme alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, aveva chiesto la revoca del divieto e, rimasto senza risposta, aveva reiterato l’istanza e diffidato la Questura a provvedere. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 l. 241/1990 e 39 r.d. 773/1931, sostenendo che, decorso il termine di 90 giorni, l’Amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi e che non fosse applicabile il principio dell’incoercibilità del potere di autotutela. La Questura ha eccepito l’assenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, richiamando una nota del 23 giugno 2026. Il ricorrente ha contestato che tale nota costituisse una risposta provvedimentale e ha dedotto la rilevanza delle sopravvenienze e del tempo trascorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha precisato che la domanda riguarda l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’obbligo di rispondere, non l’immediata revoca del divieto. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità: la nota del 23 giugno 2026 era un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, atto interlocutorio e non provvedimentale, inidoneo a superare il silenzio già maturato o a concludere il procedimento. Nel merito, pur riconoscendo la regola generale per cui non sussiste obbligo di provvedere sulle istanze private di autotutela, il Collegio ha ritenuto che essa non operi allo stesso modo quando si chiede il riesame di un divieto di detenzione di armi privo di un limite temporale di efficacia, in presenza di un tempo ragionevole trascorso e di fatti sopravvenuti prospettati come idonei a modificare il quadro di pericolosità. Nel caso concreto ha ravvisato entrambi i presupposti, considerati il tempo trascorso dai fatti e l’assenza di ulteriori condotte ostative. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Questura/Ministero di adottare un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Il riesame dovrà verificare puntualmente e attualmente la permanenza dei presupposti del divieto; resta impregiudicata l’ampia discrezionalità amministrativa in materia e non è riconosciuto un diritto alla detenzione o al porto di armi. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Infatti, il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infra-procedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2, L. n. 241/1990.
L’Amministrazione deve concludere il procedimento con una determinazione espressa; il preavviso di rigetto, avendo natura interlocutoria, non soddisfa tale obbligo né rimuove il silenzio-inadempimento già maturato.
art. 39 r.d. 773/1931
E dunque, qualora ricorrano sopravvenienze che incidano sui presupposti di adozione del citato provvedimento, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 39 del TULPS impone di riconoscere in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto proibitivo
Poiché l’art. 39 TULPS non circoscrive temporalmente il divieto, il destinatario ha interesse a ottenere, dopo un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a incidere sui presupposti del divieto, un aggiornamento della propria posizione e, se la valutazione è favorevole, la revoca della misura.
art. 3 l. 241/1990
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riesame di parte ricorrente, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento.
Il procedimento di riesame deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato; nel caso deciso il giudice ha fissato in 30 giorni il termine per provvedere.
art. 10-bis l. 241/1990
Essendosi già maturato il silenzio ex art. 2, L. n 241/1990, essa è del tutto irrilevante ai fini di questo giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17/02/2026, n. 1272) e non è suscettibile di superare l’inerzia serbata dall’Amministrazione, in quanto non si può considerare provvedimento implicito di rigetto, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale.
Il preavviso di rigetto è un atto non provvedimentale e interlocutorio; non equivale a un diniego implicito e non rende improcedibile l’azione contro il silenzio già maturato.
Massime di principio
- In via generale, l’Amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sulle istanze con cui il privato sollecita l’esercizio dell’autotutela su un atto inoppugnabile. L’obbligo di provvedere può tuttavia sussistere quando si chieda il riesame di una misura limitativa priva di un termine di efficacia e siano prospettati, dopo un tempo ragionevole, fatti sopravvenuti idonei a incidere sui presupposti della misura.
- Il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, non essendo soggetto a una durata circoscritta dalla legge, non può essere mantenuto sine die senza possibilità di aggiornare la posizione del destinatario. In presenza dei presupposti indicati, l’interessato può ottenere una valutazione attuale e, in caso di esito favorevole, la revoca; ciò non comporta il riconoscimento di un diritto alla detenzione o al porto di armi né esclude la discrezionalità dell’Amministrazione.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, in quanto atto interlocutorio volto a consentire il contraddittorio procedimentale, non costituisce provvedimento espresso o diniego implicito e non è idoneo a superare il silenzio-inadempimento già maturato.
- Quando è accertato l’obbligo di provvedere su un’istanza di riesame, il giudice del silenzio può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro un termine; il giudizio non comporta, di per sé, l’accertamento del diritto alla revoca della misura.
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