Sentenza n. 4474/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro - n. 892/2019, pubblicata il 9/4/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 892/2019, che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo ex l. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 892/2019, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla percezione dei benefici previsti dalla l. 210/1992 e il Ministero della Salute era stato condannato a corrispondere l'indennizzo, decorrente dal 1° luglio 2002, nella misura riferita all'ottava categoria della tabella allegata al d.P.R. n. 834/1981. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero il 2 giugno 2023, ma l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il Ministero ha dedotto di avere richiesto, dopo la proposizione del ricorso, la documentazione necessaria alla liquidazione delle somme. La ricorrente ha contestato l'inerzia amministrativa e l'idoneità di tale richiesta a giustificare il mancato adempimento, evidenziando che la richiesta era stata rivolta al difensore e non direttamente a lei.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al giudicato, pagando alla ricorrente le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Il giudice ha ritenuto che la sentenza civile fosse eseguibile in sede di ottemperanza anche se non aveva quantificato esattamente il credito, poiché la quantificazione richiedeva soltanto operazioni aritmetiche fondate su parametri già stabiliti dal giudicato, senza necessità di integrarne il contenuto. Ha inoltre rilevato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La richiesta documentale del Ministero, formulata soltanto dopo l'introduzione del giudizio e non direttamente alla ricorrente, non è stata ritenuta idonea a escludere l'inerzia amministrativa; l'eventuale mancata risposta del difensore non può essere posta a carico della beneficiaria. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Segretario generale del Ministero della Salute, con il compito di adottare ogni misura necessaria, comprese eventuali modifiche di bilancio, e provvedere al pagamento entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della mancata risposta del difensore alla richiesta dell'amministrazione.
Norme richiamate
l. 210/1992
benefici ex L 210/92; indennizzo di cui alla L. 210/92
Il giudicato civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dalla legge, con decorrenza dal 1° luglio 2002 e misura parametrata all'ottava categoria della tabella allegata al d.P.R. n. 834/1981.
d.P.R. 834/1981
ottava categoria di cui alla tabella allegata al DPR n. 834/81
La tabella è richiamata quale parametro prestabilito per la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è stata richiamata quale base per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto a una prestazione pecuniaria della pubblica amministrazione è eseguibile mediante giudizio di ottemperanza anche quando non quantifichi analiticamente il credito, se la quantificazione può essere effettuata mediante semplici operazioni di calcolo sulla base di parametri già fissati dal giudicato, senza modificarne o integrarne il contenuto.
- La notificazione in forma esecutiva del giudicato all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consentono di azionare l'obbligo di pagamento mediante giudizio di ottemperanza.
- Una richiesta dell'amministrazione di documentazione necessaria alla liquidazione, formulata soltanto dopo la proposizione del ricorso e rivolta al difensore anziché direttamente al titolare del diritto, non esclude l'inerzia amministrativa né può pregiudicare il beneficiario quando l'omessa risposta sia imputabile esclusivamente al difensore.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
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