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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00035/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca, che aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per due crediti derivanti da un mutuo fondiario e da un conto corrente, sosteneva di avere diritto alla collocazione ipotecaria. Il tribunale aveva invece ammesso i crediti solo in chirografo, ritenendo non provata l’esistenza dell’ipoteca perché la banca non aveva depositato le note di iscrizione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, in sintesi, che il giudice di merito aveva errato nel non considerare che nel progetto di stato passivo e nel verbale di verifica il curatore aveva dato atto dell’esistenza delle iscrizioni ipotecarie e aveva tenuto una difesa incompatibile con la loro insussistenza; ha inoltre denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il fallimento avesse riconosciuto le ipoteche o comunque non le avesse contestate specificamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di accertamento del passivo, la nota di iscrizione ipotecaria è documento indefettibile e non surrogabile ai fini della prova della garanzia reale: l’ipoteca nasce con l’iscrizione e la sua esistenza, nonché le sue modalità, possono essere provate solo tramite la relativa nota. Ha quindi ritenuto irrilevante la mancata contestazione del curatore o il suo eventuale riconoscimento dell’iscrizione, perché il principio di non contestazione non sostituisce l’onere del creditore di provare il titolo di prelazione. Ha anche precisato che non era configurabile una nullità per omesso contraddittorio, poiché il giudice può rilevare d’ufficio la mancanza di un elemento costitutivo del credito in prelazione senza dover previamente sollecitare il contraddittorio, salvo che si tratti di eccezione in senso proprio; in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali difese probatorie avrebbe potuto svolgere. Nessuna pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva del fallimento intimato; disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    chi invoca la prelazione ipotecaria deve provare la sussistenza della garanzia reale tramite la nota di iscrizione ipotecaria.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non esonera il creditore dalla prova del fatto costitutivo della prelazione e non impedisce al giudice di verificare d’ufficio la sua effettiva sussistenza.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice rileva d’ufficio la mancanza di un elemento costitutivo del diritto azionato.

  • art. 2839 c.c.

    la nota di iscrizione deve contenere gli elementi essenziali dell’iscrizione ipotecaria, necessari a provare esistenza e contenuto della garanzia.

  • art. 2826 c.c.

    la nota deve riportare le indicazioni relative ai beni gravati e agli altri elementi richiesti dalla disciplina dell’iscrizione.

  • art. 2855, comma 2, c.c.

    la prelazione degli interessi è riconosciuta solo se la loro misura è enunciata nell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 54, comma 2, l.fall.

    richiama la disciplina dell’ipoteca ai fini dell’ammissione del credito al passivo con prelazione.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    la preclusione istruttoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo rileva ai fini della deduzione delle ragioni che si sarebbero potute svolgere con il contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento del passivo, il creditore che pretenda il rango ipotecario deve produrre la nota di iscrizione ipotecaria, che costituisce prova indefettibile della garanzia e non può essere sostituita da altra documentazione o dal semplice riconoscimento della controparte.
  • La pubblicità ipotecaria ha natura costitutiva: l’ipoteca sorge con l’iscrizione nei registri pubblici e la validità della garanzia dipende dalla corrispondenza tra titolo e nota di iscrizione, oltre che dalla presenza degli elementi essenziali richiesti dalla legge.
  • Il principio di non contestazione non determina l’automatica ammissione del credito con prelazione nel passivo fallimentare, poiché il giudice conserva il potere-dovere di verificare d’ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi della prelazione.
  • Il giudice può rilevare d’ufficio la mancanza di un elemento costitutivo del diritto fatto valere senza dover sempre attivare il contraddittorio preventivo; la nullità per lesione del diritto di difesa richiede che la parte indichi concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato aperto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveGiudizio di cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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