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Sentenza

Sentenza n. 11470/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202601352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova di corsa piana sui 1000 metri, nonché gli atti connessi e il successivo diniego di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, notificato il 16 dicembre 2025, con cui era stato dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, avendo percorso i 1000 metri in 4 minuti e 12 secondi, a fronte del limite di 4 minuti e 10 secondi previsto dal bando. Ha contestato il verbale della Commissione, il bando e le modalità di svolgimento delle prove nella parte in cui imponevano le prove di efficienza fisica anche agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, senza esenzione analoga a quella prevista per gli accertamenti psico-fisici, e senza prove differenziate in relazione all'aliquota riservata al personale già appartenente alla Polizia di Stato o all'età dei candidati. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della disciplina sul differimento delle prove, ritenuta non idonea a contemplare il rinvio oltre il calendario concorsuale in caso di forza maggiore o di impedimenti non imputabili al candidato, nonché della previsione che consentiva il differimento soltanto della prova successiva a quella in corso. Il ricorrente ha contestato anche il diniego verbale della Commissione alla richiesta di differimento formulata il 16 dicembre 2025, rappresentando di essersi presentato con cerotti di taping neuromuscolare e con esiti cicatriziali di un intervento al ginocchio, e ha impugnato il successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. In via subordinata ha chiesto la riconvocazione per nuove prove fisiche, eventualmente parametrate all'età, e l'ammissione alle fasi ulteriori del concorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. In sede cautelare, con ordinanza del 25 febbraio 2026, il Tribunale aveva disposto la ripetizione delle prove fisiche non superate e l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali, ove non compatibili con i tempi di reiterazione della prova fisica. Il ricorrente ha successivamente sostenuto la prova orale il 27 maggio 2026, risultando non idoneo con il punteggio di 15/30. Poiché ha dichiarato di non voler contestare tale esito negativo, l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto procurargli alcuna utilità concreta nella prosecuzione della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 17, comma 2, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un’altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

    La disposizione è stata impugnata dal ricorrente nella parte in cui, secondo la sua prospettazione, non avrebbe previsto il rinvio della prova oltre il calendario concorsuale in caso di forza maggiore o di motivi non dipendenti dalla volontà del candidato; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.

  • art. 12, comma 7, del bando di concorso

    I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

    La clausola è stata contestata nella parte in cui non avrebbe consentito il rinvio oltre il calendario concorsuale; il giudice non ha pronunciato sul merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, si verifica una situazione che rende impossibile conseguire attraverso la decisione di merito un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • In una controversia relativa all'esclusione da un concorso, la sopravvenuta non idoneità a una fase successiva della procedura, non contestata dall'interessato, esclude l'utilità della decisione sulle precedenti prove e determina l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione del ricorrente di non voler contestare l'esito negativo della prova successiva può essere valorizzata dal giudice per accertare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità relative agli atti precedentemente impugnati non devono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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