Cassazione Penale, Sentenza n. 1927/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Bonfiglio con sentenza del 7/1/2020 (pena: 1 anno e multa 4.000,00). La revoca era richiesta in ragione di una successiva condanna, emessa il 18/10/2022 (pena: 2 anni e multa 800,00) per reati commessi il 20 e 23 maggio 2022 (artt. 56 e 629 c.p.). Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto sostenendo che, trattandosi di valutazioni conosciute o conoscibili dal giudice della nuova condanna, la questione avrebbe dovuto essere trattata in sede di cognizione e che il giudicato formato sulla seconda sentenza osterebbe alla revoca in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Cosenza per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che la distinzione rilevante è tra (a) la revoca per causa preesistente, indebitamente occultata al giudice che concesse la sospensione (art. 168, comma 3, in combinato con art. 164, comma 4 c.p.), per la quale è necessario verificare se la causa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, e (b) la revoca per sopravvenienza di una nuova condanna rilevante (art. 168, comma 1, n. 1), nella quale il giudice dell'esecuzione deve accertare e, se il presupposto sussiste, disporre la revoca a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice che ha inflitto la nuova condanna. Inoltre la Corte ha rilevato l'errore del precedente ragionamento secondo cui la nuova sospensione eventualmente accordata impedirebbe la revoca della prima; la nuova sospensione, anche se erronea, non preclude l'accertamento in sede esecutiva del sopravvenuto presupposto per la revoca.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Distinzione fra revoca per sopravvenuta condanna rilevante (comma 1, n.1) che impone al giudice dell'esecuzione di verificare e revocare il beneficio e revoca per causa preesistente indebitamente occultata (comma 3) che richiede l'accertamento della conoscibilità documentale della causa nel fascicolo del giudizio originario
art. 164 cod. pen.
In combinato con art. 168 comma 3, disciplina la revoca della sospensione concessa indebitamente ab origine e l'esigenza di verificare la documentabilità della causa ostativa nel fascicolo del giudizio
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale violata nella precedente statuizione della Corte (mancata fissazione dell'udienza prima della decisione)
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 666 c.p.p. per la mancata fissazione dell'udienza obbligatoria prima della decisione
Giurisprudenza (Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015)
Precisa che, nella ipotesi di revoca per causa preesistente indebitamente concessa, il giudicato sulla documentabilità della causa nel fascicolo del processo originario è ostativo
Cass. Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020 e Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015
Rv. 279053-01; Rv. 264156-01
Confermano che il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare la sopravvenuta condanna rilevante e può disporre la revoca anche se la revocabilità non risultava dagli atti della cognizione che ha emesso la nuova condanna
Massime di principio
- Se la sospensione è stata indebitamente concessa fin dall'origine (cause preesistenti), occorre verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota nel fascicolo del giudizio che concesse la sospensione; se fosse nota, il giudicato è ostativo alla revoca in esecuzione
- Se la revoca è richiesta per sopravvenuta condanna rilevante (art. 168, comma 1, n.1), il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare l'esistenza del presupposto e a revocare la sospensione se sussiste, indipendentemente dal fatto che il giudice che ha emesso la nuova condanna avesse o meno conoscenza del precedente beneficio
- La concessione di una nuova sospensione da parte del giudice della seconda condanna non impedisce che il giudice dell'esecuzione, verificata la sopravvenuta causa di revoca, pronunci sulla revoca della sospensione originaria
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare le garanzie procedurali (es. fissazione dell'udienza) prima di decidere sulla revoca; l'omissione può determinare annullamento per vizio procedurale
- In casi simili è utile distinguere subito se si tratta di causa preesistente (controllare fascicoli originari) o di sopravvenienza di nuova condanna (accertare idoneità della nuova condanna a costituire presupposto di revoca)
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