Sentenza n. 774/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 5036/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1460/24 R.G. in data 08.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza n. 5036/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettasse all'Amministrazione dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ovvero l'avvenuto adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente adempiuta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione concorre a integrare i presupposti per l'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il giudicato da eseguire prevedeva interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 sulla gratuità dell'incarico commissariale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova della sentenza passata in giudicato, della sua notificazione e della mancata esecuzione, unitamente al decorso del termine di legge per l'adempimento, è sufficiente a fondare l'azione, salvo prova contraria dell'Amministrazione.
- Una volta che il creditore abbia provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'Amministrazione debitrice l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento oppure fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per i giudizi ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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