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Sentenza

Sentenza n. 12320/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 16.2.2026 avente ad oggetto la pretesa creditoria avanzata con comunicazione n. prot. QC/2025/-OMISSIS-del 23.12.2025; per la conseguente condanna a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti e/o documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202604604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti relativa alla pretesa creditoria oggetto dell’invito al pagamento e alla documentazione sull’istanza di subentro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale e da Aequa Roma s.p.a. sull’istanza di accesso presentata il 16 febbraio 2026, avente ad oggetto la documentazione relativa alla propria posizione contabile e alla pretesa creditoria di euro 22.285,59, nonché, in particolare, gli atti relativi all’istanza di subentro del 25 marzo 2019 e alla domanda di ampliamento. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha depositato la nota del 22 maggio 2026 con cui Aequa Roma s.p.a. ha fornito un riscontro e ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha replicato che il riscontro non comprendeva i documenti attestanti il definitivo rigetto dell’istanza di subentro e della domanda di ampliamento, né gli atti interruttivi della prescrizione relativi alle annualità 2017-2022. Il TAR ha rilevato inoltre che l’istanza di accesso era stata trasmessa in modo incompleto, con omissione della pagina contenente verosimilmente l’elenco integrale dei documenti richiesti, ma che l’Amministrazione l’aveva comunque interpretata in senso generale e onnicomprensivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatta la pretesa ostensiva relativamente alla documentazione sulla posizione debitoria prodotta con la nota del 22 maggio 2026 e, per tale parte, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha respinto la doglianza concernente l’assenza di atti interruttivi validamente notificati, rilevando che essa investiva il merito della pretesa creditoria e avrebbe dovuto essere fatta valere in altra sede, non nel giudizio sull’accesso. Quanto ai residui documenti relativi all’istanza di subentro e alla domanda di ampliamento, il TAR ha accolto la richiesta di accesso. Ha precisato che il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti esistenti e detenuti dall’Amministrazione; qualora i documenti menzionati non risultino formati o non siano reperibili, l’Amministrazione deve certificarne l’inesistenza, così da consentire all’interessata di disporre di un quadro completo. Roma Capitale è stata quindi ordinata a consentire l’accesso alla residua documentazione effettivamente formata e/o detenuta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione delle modalità incomplete di trasmissione dell’istanza e della parziale novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso consente di ottenere la documentazione amministrativa esistente e detenuta dall’Amministrazione; non può invece avere ad oggetto documenti mai formati o irreperibili.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata dalla ricorrente è stata considerata per delimitare l’oggetto residuo della pretesa ostensiva e per rilevare la riserva di far valere in altra sede le contestazioni sul merito della pretesa creditoria.

Massime di principio

  • Il giudizio sull’accesso è circoscritto alla verifica del diritto di conoscere ed estrarre copia di documenti amministrativi e non consente di decidere contestazioni sul merito sostanziale della pretesa creditoria cui i documenti si riferiscono.
  • Il diritto di accesso può riguardare soltanto documenti effettivamente formati e detenuti dall’Amministrazione; non può imporre l’esibizione di atti inesistenti o mai adottati.
  • Quando l’Amministrazione non rinviene documenti specificamente richiesti, deve attestare l’inesistenza o l’assenza degli stessi, consentendo all’istante di conoscere in modo completo il quadro documentale e di assumere le conseguenti iniziative.
  • La produzione in giudizio della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della domanda ostensiva effettivamente soddisfatta; il giudizio prosegue per i documenti residui non esibiti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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