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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1036

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1036 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame destinato alla produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: Evonik Operations GmbH), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione)

Normativa europea32026R1036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame da produzione di uova, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Contestualmente aggiorna due precedenti regolamenti di esecuzione per allineare l’identificazione tassonomica del ceppo e le misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste specifiche misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame da produzione di uova, con aggiornamento di precedenti autorizzazioni e delle misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e agli utilizzatori di mangimi e premiscele contenenti il preparato di Bacillus velezensis CECT 5940. Riguarda il pollame destinato alla produzione di uova, nonché, tramite modifica di autorizzazioni precedenti, i polli da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e gli uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione). Si applica nell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE; prevede periodi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 maggio 2026, con possibilità di commercializzazione/uso fino a esaurimento scorte alle condizioni indicate.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame destinato alla produzione di uova

Il regolamento disciplina l’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame da produzione di uova, nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale. Il provvedimento interviene anche su due precedenti autorizzazioni, aggiornando la denominazione tassonomica del ceppo e le condizioni d’uso, alla luce del parere EFSA e delle conclusioni sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori, ambiente e utilizzatori.

Contesto normativo e motivazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione, la modifica e il rinnovo degli additivi per mangimi. La Commissione richiama in particolare gli articoli 5, 7, 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 3, e prende atto che il richiedente ha domandato sia una nuova autorizzazione per il pollame da uova sia la modifica delle autorizzazioni già rilasciate con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1395 e (UE) 2021/2050.

L’EFSA, nel parere del 25 giugno 2025, ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre precisato che il preparato non è irritante per gli occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, con rischio in caso di esposizione cutanea o inalatoria. L’Autorità ha anche confermato l’efficacia del prodotto alla dose di 1,0 × 10^9 CFU/kg di mangime completo per le galline ovaiole e gli altri volatili da produzione di uova. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito di applicazione e oggetto dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati al pollame destinato alla produzione di uova. Nell’allegato l’additivo è collocato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale".

L’allegato specifica inoltre la composizione del prodotto, la modalità di analisi e i requisiti di impiego. Il preparato deve contenere almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo ed è descritto come forma solida; la sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus velezensis CECT 5940. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio mediante metodo dello spatolamento superficiale con agar triptone soia (EN 15784) e l’identificazione mediante sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697.

Modifiche delle autorizzazioni esistenti

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395, relativo al rinnovo dell’autorizzazione per i polli da ingrasso e all’autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova. La modifica consiste anzitutto nel nuovo titolo, che allinea il testo alla denominazione corretta Bacillus velezensis CECT 5940. Nell’allegato, la precedente denominazione Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 viene sostituita con Bacillus velezensis CECT 5940 sia nella colonna dell’additivo sia nelle sezioni relative alla composizione e alla caratterizzazione della sostanza attiva.

Viene inoltre sostituita la disposizione relativa alle misure per gli utilizzatori: gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Analogamente, l’articolo 3 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050, relativo ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione). In questo caso viene aggiornato il numero di identificazione dell’additivo, che diventa "4b1822", e viene introdotta la medesima prescrizione in materia di prevenzione del rischio per gli utilizzatori e di dispositivi di protezione individuale.

Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori

Il regolamento dà rilievo alle misure di protezione degli utilizzatori, coerentemente con le conclusioni EFSA sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. L’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sul piano sostanziale, gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti a:

  • adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori;
  • utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle quando i rischi non possano essere eliminati con le misure organizzative e operative.

Misure transitorie e regime delle scorte

Poiché non sussistono ragioni di sicurezza tali da richiedere l’immediata applicazione delle nuove condizioni di autorizzazione, il regolamento prevede un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi.

Per le autorizzazioni modificate dal regolamento (UE) 2020/1395:

  • l’additivo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e le premiscele che lo contengono, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, se prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 secondo la normativa previgente, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, se prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027 secondo la normativa previgente, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Per le autorizzazioni modificate dal regolamento (UE) 2021/2050:

  • l’additivo Bacillus velezensis CECT 5940 e le premiscele che lo contengono, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione), se prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 secondo la normativa previgente, possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, se prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo per il pollame da produzione di uova

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per mangimi alle condizioni fissate nell’allegato stesso. Per la specie/categoria interessata è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e un periodo di autorizzazione fino al 28 maggio 2036.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 sostituendo il titolo per riferirsi al Bacillus velezensis CECT 5940 e aggiornando nell’allegato l’espressione "Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940" con "Bacillus velezensis CECT 5940". Vengono inoltre sostituite le indicazioni nella sezione sulla composizione/caratterizzazione dell’additivo e, nelle "Altre disposizioni", è inserito l’obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050

L’articolo 3 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 sostituendo il numero di identificazione dell’additivo con "4b1822" e aggiornando le "Altre disposizioni" con il medesimo obbligo di procedure operative, misure organizzative e, in subordine, uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Misure transitorie per le scorte relative al regolamento (UE) 2020/1395

L’articolo 4 consente che l’additivo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Analoga facoltà è prevista per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027, sempre fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Misure transitorie per le scorte relative al regolamento (UE) 2021/2050

L’articolo 5 prevede che l’additivo Bacillus velezensis CECT 5940 e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione), prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 secondo le norme previgenti, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. La stessa regola vale per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027.

Metodo di analisi, composizione e requisiti di etichettatura

Dall’allegato risultano: composizione del preparato con almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo in forma solida; sostanza attiva costituita da spore vitali di Bacillus velezensis CECT 5940; conteggio tramite metodo dello spatolamento superficiale con agar triptone soia (EN 15784) e identificazione mediante sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697). Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisanità e sicurezza alimentarebenessere e sicurezza degli utilizzatoriagricoltura e zootecnia

Testo integrale

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