Sentenza del 12/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico in base al "vecchio" redditometro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La dichiarazione di un reddito così basso da non consentire neppure un livello minimo di sussistenza e da non permettere alcun accumulo di risparmio, unita all'assenza di prove contrarie idonee a spiegare il tenore di vita del contribuente e della famiglia, legittima la presunzione di redditi occultati posta a base dell'accertamento sintetico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto "vecchio" redditometro, sostenendo in sostanza che il reddito dichiarato non giustificasse la presunzione di maggiori redditi occultati o che il tenore di vita familiare non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del cosiddetto "vecchio" redditometro
La dichiarazione di un reddito talmente basso da non consentire un livello minimo di sussistenza e da non permettere alcuna possibilità di accumulo di risparmio, in assenza di prove contrarie idonee a giustificare il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, legittima la presunzione di redditi occultati.
La sproporzione tra reddito dichiarato e spese o tenore di vita può fondare l'accertamento sintetico. Il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati capaci di dimostrare l'origine delle risorse utilizzate, non essendo sufficiente una contestazione generica.
Massime di principio
- Quando il reddito dichiarato appare incompatibile con le spese essenziali e con il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, l'Amministrazione finanziaria può presumere l'esistenza di redditi non dichiarati.
- La presunzione può essere superata solo mediante prove specifiche, documentate e coerenti sull'origine delle somme utilizzate, come risparmi pregressi, finanziamenti, donazioni, eredità o disponibilità di terzi.
- Non è normalmente sufficiente affermare genericamente che le spese sono state sostenute da familiari o con risorse diverse dal reddito dichiarato: tali circostanze devono essere dimostrate.
- La valutazione riguarda la complessiva capacità contributiva e il tenore di vita, non soltanto il reddito formalmente indicato nella dichiarazione.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre la documentazione relativa alla provenienza delle risorse e alla ripartizione effettiva delle spese familiari.
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