Cassazione Penale, Sentenza n. 1030/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per furto in concorso (artt. 110, 624-625 c.p. e art. 99, comma 4 c.p.) deducendo: 1) errata applicazione delle norme sul concorso di persone nel furto; 2) manifesta illogicità della motivazione riguardo all'inattendibilità della deposizione della coimputata Millas resa ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e al mancato riconoscimento del contributo materiale o morale della ricorrente; nonché travisamento delle dichiarazioni della responsabile del negozio; 3) illogicità del diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse solida, coerente e basata su plurimi elementi (ruoli divisionali: distrazione della responsabile del negozio da parte della Sainovic e sottrazione materiale operata dalla Millas; allontanamento insieme in bicicletta; ritrovamento della refurtiva in una borsa). La Corte ha altresì ritenuto inattendibile la deposizione autoassolutoria della Millas e non ammissibile in Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto all'attenuante della speciale tenuità, è stato confermato il diniego in ragione del valore della refurtiva (circa euro 178), non ritenuto economicamente "pressoché irrilevante". Per legge, essendo il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato per configurare il concorso di persone nel reato: la Sainovic è ritenuta corresponsabile perché ha offerto un contributo materiale e morale alla commissione del furto mediante la distrazione e la cooperazione con la Millas.
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto: la condotta di sottrazione dei capi di abbigliamento è stata ricondotta alla fattispecie delittuosa prevista da questo articolo.
art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.
Richiamato per l'aggravante applicabile alla fattispecie concreta; la condotta è stata valutata alla stregua delle aggravanti previste da tale norma.
art. 99 co. 4 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione (riferimento alle conseguenze sul regime di pena o circostanze personali rilevanti) e considerato nella quantificazione/valutazione della responsabilità.
art. 210 cod. proc. pen.
Norma sul valore probatorio della dichiarazione di un imputato o coimputato: la Corte di merito ha valutato la deposizione della Millas come non credibile quando tendeva ad assumersi l'esclusiva responsabilità, motivazione ritenuta non viziata dalla Cassazione.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Norma che disciplina la circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte ha escluso l'attenuante perché il valore complessivo della refurtiva (circa 178 euro) e i suoi effetti non risultavano economicamente trascurabili.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come conseguenza legale della declaratoria di inammissibilità del ricorso: determina la condanna alle spese e ha consentito la condanna alla somma a titolo di ammenda per le censure ritenute colpose nel ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rivalutare le prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
- Nel caso di concorso di persone nel furto, anche comportamenti di distrazione o di supporto morale possono costituire un contributo rilevante ai fini della responsabilità (concorso materiale e morale ai sensi dell'art. 110 c.p.).
- La deposizione di un coimputato (art. 210 c.p.p.) può essere ritenuta inattendibile se contraddetta da consolidati elementi di fatto; l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte di un coimputato non impone automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'altro.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia pressoché irrilevante sia quanto al valore della cosa sottratta sia quanto ai suoi effetti: somme come circa 178 euro possono essere ritenute non sufficientemente "tenui".
- Un ricorso di cassazione privo di argomentazioni idonee a colpire vizi di diritto (anziché alla mera rivalutazione del fatto) rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Le decisioni dei giudici di merito, quando risultano coerenti, logiche e fondate su plurimi elementi convergenti, difficilmente vengono disattese in sede di legittimità.
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