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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1030/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per furto in concorso (artt. 110, 624-625 c.p. e art. 99, comma 4 c.p.) deducendo: 1) errata applicazione delle norme sul concorso di persone nel furto; 2) manifesta illogicità della motivazione riguardo all'inattendibilità della deposizione della coimputata Millas resa ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e al mancato riconoscimento del contributo materiale o morale della ricorrente; nonché travisamento delle dichiarazioni della responsabile del negozio; 3) illogicità del diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse solida, coerente e basata su plurimi elementi (ruoli divisionali: distrazione della responsabile del negozio da parte della Sainovic e sottrazione materiale operata dalla Millas; allontanamento insieme in bicicletta; ritrovamento della refurtiva in una borsa). La Corte ha altresì ritenuto inattendibile la deposizione autoassolutoria della Millas e non ammissibile in Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto all'attenuante della speciale tenuità, è stato confermato il diniego in ragione del valore della refurtiva (circa euro 178), non ritenuto economicamente "pressoché irrilevante". Per legge, essendo il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per configurare il concorso di persone nel reato: la Sainovic è ritenuta corresponsabile perché ha offerto un contributo materiale e morale alla commissione del furto mediante la distrazione e la cooperazione con la Millas.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto: la condotta di sottrazione dei capi di abbigliamento è stata ricondotta alla fattispecie delittuosa prevista da questo articolo.

  • art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.

    Richiamato per l'aggravante applicabile alla fattispecie concreta; la condotta è stata valutata alla stregua delle aggravanti previste da tale norma.

  • art. 99 co. 4 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione (riferimento alle conseguenze sul regime di pena o circostanze personali rilevanti) e considerato nella quantificazione/valutazione della responsabilità.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sul valore probatorio della dichiarazione di un imputato o coimputato: la Corte di merito ha valutato la deposizione della Millas come non credibile quando tendeva ad assumersi l'esclusiva responsabilità, motivazione ritenuta non viziata dalla Cassazione.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Norma che disciplina la circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte ha escluso l'attenuante perché il valore complessivo della refurtiva (circa 178 euro) e i suoi effetti non risultavano economicamente trascurabili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come conseguenza legale della declaratoria di inammissibilità del ricorso: determina la condanna alle spese e ha consentito la condanna alla somma a titolo di ammenda per le censure ritenute colpose nel ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per rivalutare le prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Nel caso di concorso di persone nel furto, anche comportamenti di distrazione o di supporto morale possono costituire un contributo rilevante ai fini della responsabilità (concorso materiale e morale ai sensi dell'art. 110 c.p.).
  • La deposizione di un coimputato (art. 210 c.p.p.) può essere ritenuta inattendibile se contraddetta da consolidati elementi di fatto; l'assunzione di responsabilità esclusiva da parte di un coimputato non impone automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'altro.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia pressoché irrilevante sia quanto al valore della cosa sottratta sia quanto ai suoi effetti: somme come circa 178 euro possono essere ritenute non sufficientemente "tenui".
  • Un ricorso di cassazione privo di argomentazioni idonee a colpire vizi di diritto (anziché alla mera rivalutazione del fatto) rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Le decisioni dei giudici di merito, quando risultano coerenti, logiche e fondate su plurimi elementi convergenti, difficilmente vengono disattese in sede di legittimità.

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