Cassazione Civile, Ordinanza n. 08189/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Un soggetto ha impugnato per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, articolando due motivi. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi perché ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale di procedibilità: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza con la relativa relata. Il ricorso risultava inoltre notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di merito e la documentazione della notificazione non era stata prodotta dalla controparte, rimasta intimata. La Corte ha quindi escluso che ricorressero le eccezioni giurisprudenziali che consentono di evitare la sanzione dell'improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La produzione della copia notificata della sentenza impugnata è onere del ricorrente ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione; il mancato deposito nel termine perentorio comporta improcedibilità, salvo le eccezioni individuate dalla giurisprudenza.
art. 369 c.p.c.
Il termine per il deposito della documentazione necessaria alla procedibilità è perentorio e non è sanabile con produzioni tardive, salvo i casi espressamente riconosciuti.
art. 372 c.p.c.
Non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della copia notificata della sentenza quando l'onere di produzione gravava sul ricorrente entro il termine di legge.
art. 370, comma 3, c.p.c.
La mancata produzione da parte del ricorrente può essere neutralizzata solo se la documentazione risulti comunque prodotta dal controricorrente nel termine per la sua costituzione.
art. 325 c.p.c.
Rileva per la decorrenza del termine breve quando la decisione di merito sia comunicata o notificata dalla cancelleria nei casi previsti dalla legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione dell'impugnazione con declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito processuale sfavorevole all'impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l'onere di depositarne copia notificata con la relativa relata entro il termine dell'art. 369 c.p.c.; la dichiarazione nel ricorso vale come attestazione di un fatto processuale che fonda tale onere.
- La mancata produzione della copia notificata della sentenza determina l'improcedibilità del ricorso quando il termine breve è già decorso e la documentazione non sia stata comunque acquisita agli atti per iniziativa della controparte o per trasmissione del fascicolo nei casi consentiti.
- La produzione tardiva non sana l'omissione del deposito richiesto a pena di improcedibilità, poiché l'onere di tempestiva allegazione documentale è strettamente collegato alla regolare instaurazione del giudizio di cassazione.
- L'improcedibilità dell'impugnazione non comporta di regola condanna alle spese se l'intimato non si è costituito; resta però fermo l'obbligo, ove dovuto, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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