Cassazione Penale, Ordinanza n. 24181/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Velletri aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., condannandolo alla sola pena dell'ammenda di euro 100, per non avere osservato un'ordinanza sindacale contingibile e urgente che gli imponeva l'immediato sgombero di un manufatto comunale occupato senza titolo in area demaniale connessa a un impianto di depurazione nel Comune di Labico. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, proponeva un gravame chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o l'annullamento con rinvio e, comunque, una riforma più favorevole. La Corte di appello ha riqualificato l'atto come ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori al momento della proposizione, con conseguente causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, essendo la sentenza di condanna del Tribunale con sola pena dell'ammenda non appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
norma incriminatrice della contravvenzione per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; nel caso, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente non osservata dall'imputato.
art. 568, comma 5, c.p.p.
l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione in ragione del mezzo di impugnazione corretto rispetto al contenuto dell'atto.
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato per l'assegnazione del procedimento alla sezione competente ai fini della delibazione preliminare di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la mancanza determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 593, comma 3, c.p.p.
le sentenze di condanna del Tribunale con applicazione della sola pena dell'ammenda sono inappellabili.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata alla sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza di condanna del Tribunale che irroga la sola pena dell'ammenda, quando la legge lo preveda, è inappellabile e può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, essendo tale requisito richiesto a pena di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente nella sua proposizione, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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