Sentenza n. 12809/2026 - Roma, Sezione 2
per la declaratoria del diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute da Sace S.p.a. relative ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati Mozambique LNG Project" e “Coral South”, mediante rilascio di copia in carta semplice della documentazione richiesta ex d.lgs. 195/2005 dal ricorrente inviata a mezzo pec in data 06.04.2022, anche in conseguenza ed esecuzione della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.06.2022 prot. DICA 0026139-P¬4.8.1.8.3 del 27.09.2022; e per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del diniego opposto da Sace S.p.a. con nota del 28.07.2023 alla predetta richiesta di informazioni ambientali dell’odierno ricorrente, e per la condanna di Sace S.p.a. all'esibizione e alla consegna al ricorrente di copia degli atti richiesti entro un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con richiesta altresì di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle informazioni ambientali relative ai progetti Mozambique LNG Project e Coral South, adottato da SACE con nota del 28 luglio 2023
Esito
Favorevole al resistente (detentrice informazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di SACE, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e la consegna della documentazione relativa ai monitoraggi ambientali e sociali, al report di Wood Mackenzie e alla documentazione di due diligence elaborata da Rina. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sostenendo che SACE avrebbe adottato tardivamente il provvedimento confermativo dopo la decisione della Commissione per l'accesso e che, decorso il termine di trenta giorni, si sarebbe formato un accoglimento tacito. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 5 d.lgs. 195/2005, contestando l'applicabilità dell'esclusione fondata sul pregiudizio alle relazioni internazionali, l'insufficienza della motivazione e della prova del pregiudizio, nonché l'omessa valutazione dell'accesso parziale e del bilanciamento tra interesse pubblico alla conoscenza ambientale e interessi dei controinteressati. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse del ricorrente, l'asserita limitazione territoriale dell'accesso ambientale, il difetto di legittimazione passiva della Commissione e il superamento dei limiti dimensionali del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che la notifica alla Commissione per l'accesso costituisse denuntiatio litis e che il superamento dei limiti dimensionali, alla luce della novella dell'art. 13-ter dell'Allegato 2 al c.p.a., non determinasse l'inammissibilità dei motivi contenuti nelle pagine eccedenti. Ha inoltre affermato che l'art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005 configura l'accesso ambientale come generalizzato, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato o una vicinitas, e senza limitazione testuale alle informazioni riferite al territorio nazionale; la questione della riferibilità a progetti esteri è stata quindi esaminata nel merito. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la decisione della Commissione non aveva imposto l'ostensione integrale dei documenti, ma aveva richiesto a SACE un riesame previa interlocuzione con i controinteressati e la possibile espunzione delle parti estranee all'interesse ambientale. Il successivo procedimento, pur conclusosi oltre trenta giorni, è stato ritenuto attuazione non difforme della decisione della Commissione, necessaria anche per garantire la partecipazione dei controinteressati rimasti estranei al procedimento originario. Sono state respinte anche le censure sostanziali. Il TAR ha ritenuto applicabile l'esclusione prevista dall'art. 5, comma 2, lett. b), d.lgs. 195/2005, relativa al pregiudizio alle relazioni internazionali, chiarendo che essa può riguardare non solo rapporti tra Stati o soggetti pubblici, ma il sistema internazionale nel suo complesso, inclusi rapporti tra soggetti privati e situazioni pubblico-private. Il provvedimento di SACE è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della rilevanza internazionale dei progetti, della condivisione delle informazioni con agenzie di credito e finanziatori esteri, del rischio di compromettere la futura operatività di SACE e delle relazioni con gli stakeholder internazionali. Il divieto relativo al pregiudizio alle relazioni internazionali non è superabile neppure quando le informazioni riguardino emissioni nell'ambiente, poiché l'art. 5, comma 4, d.lgs. 195/2005 non include tale ipotesi tra quelle per le quali l'accesso alle informazioni sulle emissioni non può essere negato. Il bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 3, è stato ritenuto favorevole alla tutela dei controinteressati, anche perché il ricorrente non aveva dimostrato in modo esaustivo i rischi di compromissione ambientale e non appariva concretamente praticabile un accesso parziale, considerata la natura riservata delle informazioni. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005
L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse
La norma configura l'accesso alle informazioni ambientali come generalizzato, senza necessità di un interesse qualificato o di vicinitas, e non limita espressamente l'accesso alle informazioni riferite al territorio nazionale.
art. 5, comma 2, lett. b), d.lgs. 195/2005
Consente di negare l'accesso quando la divulgazione può arrecare pregiudizio alle relazioni internazionali. La nozione comprende il sistema internazionale nel suo complesso, inclusi rapporti tra soggetti pubblici, privati e misti.
art. 5, comma 3, d.lgs. 195/2005
interesse pubblico all'informazione ambientale; interesse tutelato dall'esclusione
Impone di bilanciare l'interesse pubblico alla conoscenza ambientale con l'interesse protetto dal diniego o dalla limitazione dell'accesso.
art. 5, comma 4, d.lgs. 195/2005
Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente
L'eccezione relativa alle emissioni non comprende il diniego fondato sul pregiudizio alle relazioni internazionali previsto dalla lettera b); pertanto tale pregiudizio può giustificare il diniego anche per informazioni sulle emissioni.
art. 5, comma 5, d.lgs. 195/2005
Consente di considerare l'accesso parziale quale modalità di ostensione, ma la sua praticabilità deve essere valutata in concreto in rapporto alla riservatezza delle informazioni.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito
Il meccanismo dell'accoglimento tacito non opera quando la decisione della Commissione impone un nuovo riesame istruttorio, con interlocuzione dei controinteressati, e il successivo provvedimento costituisce attuazione non difforme della decisione.
art. 5, d.lgs. 33/2013
L'istanza era stata proposta anche come accesso civico generalizzato, ma la Commissione per l'accesso aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso per incompetenza; la decisione esaminata riguarda principalmente l'accesso ambientale.
art. 13-ter, comma 5, Allegato 2 al c.p.a.
Il superamento dei limiti dimensionali del ricorso non determina, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, l'inammissibilità dei motivi contenuti nelle pagine eccedenti, ferma la possibile sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'accesso alle informazioni ambientali previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005 ha carattere generalizzato: chiunque può richiederlo senza dimostrare un interesse qualificato, una vicinitas o un collegamento concreto e attuale con il territorio cui le informazioni si riferiscono.
- L'art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005 non limita testualmente l'accesso alle informazioni ambientali riferite al territorio nazionale; la disciplina può quindi trovare applicazione anche a informazioni relative a progetti localizzati all'estero, salvo il ricorrere di una causa legale di esclusione.
- Quando la Commissione per l'accesso riconosce in via generale il diritto di accesso ma dispone il riesame previa consultazione dei controinteressati e la verifica dell'eventuale accesso parziale, l'amministrazione può concludere il procedimento con un diniego integrale adeguatamente motivato, senza che il decorso del termine di trenta giorni determini automaticamente l'accoglimento tacito.
- Il pregiudizio alle relazioni internazionali, quale causa di esclusione dall'accesso ambientale, può riguardare anche rapporti tra soggetti privati o in contesti pubblico-privati, quando incidano sul sistema internazionale e sulla cooperazione istituzionale o finanziaria transnazionale.
- L'eccezione per le informazioni relative alle emissioni nell'ambiente, prevista dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 195/2005, non prevale sul diniego fondato sul pregiudizio alle relazioni internazionali di cui al comma 2, lett. b); quest'ultimo può quindi giustificare il diniego anche per informazioni concernenti emissioni.
- In presenza di una causa di esclusione, l'amministrazione deve bilanciare l'interesse pubblico alla conoscenza ambientale con gli interessi tutelati dal diniego e valutare l'accesso parziale; quest'ultimo non è tuttavia dovuto quando la natura riservata e interconnessa delle informazioni renda non concretamente separabili le parti ostensibili da quelle protette.
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