Cassazione Civile, Ordinanza n. 16615/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un imprenditore edile per ottenere il pagamento di euro 2.200,00, asseritamente dovuti per lavori eseguiti in un fabbricato di proprietà dell’ingiunto. Il decreto veniva emesso; l’opposizione del debitore era rigettata dal Giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale. In appello il giudice di merito ha ritenuto provata l’esecuzione dei lavori sulla base delle testimonianze e della consulenza tecnica d’ufficio, osservando che il compenso richiesto era persino inferiore alla stima dei lavori. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., lamentando motivazione lacunosa/contraddittoria e errata applicazione dell’onere della prova, anche in ragione del fatto che la fattura era stata emessa oltre un anno dopo la conclusione dei lavori e sarebbe esistito un accordo per un importo complessivo di euro 600,00; 2) violazione degli artt. 246 e 247 c.c. per l’asserita inattendibilità dei testimoni, in particolare familiari della parte opposta; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 194 e 195 c.p.c. per avere il Tribunale valorizzato una CTU che, secondo il ricorrente, non poteva supplire alle carenze probatorie della controparte ma solo valutare fatti già provati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente dirette a censurare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti ristretti del vizio motivazionale oggi residuato. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o meramente apparente: il Tribunale aveva infatti spiegato in modo articolato e coerente le ragioni della decisione, fondandosi sulle dichiarazioni dei testi e sulla CTU. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non vale come prova del credito, sicché l’opposto deve dimostrare l’esistenza del diritto con i mezzi ordinari, come avvenuto nel caso concreto. Ha infine precisato che non esiste una regola di automatica inattendibilità dei testimoni legati da parentela o vincoli con le parti, né un divieto di utilizzare la CTU quando la prova dell’an debeatur sia già stata raggiunta e la consulenza serva a quantificare il dovuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La violazione rileva solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non già per semplice insufficienza o contraddittorietà
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione del provvedimento
art. 2697 c.c.
L’onere della prova resta a carico della parte che fa valere il credito; in opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto deve provare il proprio diritto con ordinari mezzi di prova
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
art. 360 c.p.c.
La nullità processuale derivante da motivazione apparente o mancante è deducibile sotto questo vizio
art. 360 c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 246 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione dell’attendibilità dei testimoni, ma la Corte esclude una presunzione assoluta di inattendibilità per i testi legati da parentela
art. 247 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che il precedente divieto di testimoniare è caduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974
art. 194 c.p.c.
La CTU è mezzo di valutazione tecnica e non strumento sostitutivo della prova mancante; può essere disposta quando la prova del fatto costitutivo sia già emersa
art. 195 c.p.c.
Richiamato con l’art. 194 c.p.c. in tema di consulenza tecnica d’ufficio
art. 111 Cost.
La motivazione dei provvedimenti giudiziari deve comunque consentire di comprendere le ragioni della decisione
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore di inammissibilità è stata formulata ai sensi di questa norma
art. 13 DPR 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13 DPR 115/2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura è sufficiente per ottenere il decreto, ma non costituisce da sola prova del credito in sede di opposizione: il creditore opposto deve dimostrare il fondamento sostanziale della pretesa con i mezzi ordinari.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e l’apprezzamento del suo esito.
- Dopo la riforma del 2012, in cassazione non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
- La credibilità di un testimone legato da parentela o da rapporti con una parte non può essere esclusa in via automatica, ma va valutata dal giudice di merito insieme agli altri elementi probatori.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire la prova del fatto costitutivo della domanda, ma può essere legittimamente utilizzata per la quantificazione del credito quando l’esistenza della pretesa sia già stata provata.
- Le censure che investono la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se sono formulate come violazioni di legge ma tendono in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
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