Sentenza n. 1335/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Verona, Sezione lavoro, relativa al rilascio della carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Verona, Sezione lavoro, n. 528/2024, non appellata e passata in giudicato. Il ricorso lamentava, in sostanza, la mancata esecuzione dell’obbligo derivante dal giudicato. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha rilasciato la carta docente; il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione sia il fatto che l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in euro 250,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato prima della decisione, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto spontaneamente dopo la proposizione del ricorso non esclude necessariamente una regolazione delle spese a carico dell’amministrazione, poiché rileva anche la circostanza che l’esecuzione sia intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.
- In presenza di adempimento sopravvenuto e di circostanze concorrenti relative alla condotta processuale delle parti, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate parzialmente e poste per la restante parte a carico dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →