Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Verona, Sezione lavoro, relativa al rilascio della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Verona, Sezione lavoro, n. 528/2024, non appellata e passata in giudicato. Il ricorso lamentava, in sostanza, la mancata esecuzione dell’obbligo derivante dal giudicato. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha rilasciato la carta docente; il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione sia il fatto che l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in euro 250,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato prima della decisione, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto spontaneamente dopo la proposizione del ricorso non esclude necessariamente una regolazione delle spese a carico dell’amministrazione, poiché rileva anche la circostanza che l’esecuzione sia intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.
  • In presenza di adempimento sopravvenuto e di circostanze concorrenti relative alla condotta processuale delle parti, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate parzialmente e poste per la restante parte a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.