Cassazione Civile, Ordinanza n. 34658/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto che aveva acquistato all’asta un complesso immobiliare già contaminato da un incendio con presenza di amianto conveniva il Comune chiedendo l’accertamento della correttezza dell’intervento di bonifica eseguito dall’ente e contestando l’entità del credito richiesto a rimborso. Il Tribunale riconosceva la debenza di una somma inferiore a quella pretesa; in appello entrambe le parti impugnavano la decisione. La Corte d’appello, riuniti gli appelli, respingeva quello del proprietario e accoglieva parzialmente quello del Comune, ritenendo che il subentrante nella proprietà del sito contaminato fosse tenuto agli oneri di messa in sicurezza e bonifica e che, nel caso concreto, il proprietario si fosse volontariamente assunto tali oneri, con conseguente responsabilità assimilata a quella dell’autore dell’inquinamento e quantificazione del credito nel costo documentato dei lavori. Nel ricorso per cassazione il proprietario deduceva: 1) violazione del giudicato interno e del principio tantum devolutum quantum appellatum, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso su capi non impugnati e avesse ignorato la preclusione formatasi sul prezzario regionale e sui doveri della stazione appaltante; 2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa decisione sul proprio secondo motivo di appello; 3) violazione delle norme sulla responsabilità e sull’onere di rimborso dei costi di bonifica, sostenendo che il suo obbligo fosse solo quello, di natura reale e nei limiti della congruità, di rimborsare il costo effettivamente dovuto e ragionevole; 4) violazione delle norme su adempimento, correttezza e onere della prova, deducendo che il Comune non avesse provato la congruità del prezzo pagato all’appaltatore né avesse rispettato le regole dell’evidenza pubblica, avendo proceduto con trattativa privata e senza adeguate verifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo e il secondo per aspecificità, commistione di censure eterogenee e difetto di autosufficienza, oltre che per introduzione di questioni fattuali nuove; il terzo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sull’assunzione volontaria, da parte dell’aggiudicatario, dell’onere di bonifica del sito contaminato, autonoma ragione non specificamente censurata; il quarto perché mirava, sotto l’apparente veste di violazione di legge, a una diversa ricostruzione dei fatti e a un sindacato di merito non consentito in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato per il principio dell’intangibilità del giudicato sostanziale e per sostenere la dedotta formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. in tema di giudicato interno.
art. 360 c.p.c., n. 3
Indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., n. 4
Indicata come norma sul vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1227 c.c.
Richiamato in relazione al concorso colposo del creditore/danneggiato e all’onere di allegare e provare il concorso dell’amministrazione danneggiata.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della responsabilità e il regime dell’obbligo di rimborso.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno e nesso con il pregiudizio effettivo.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo al proprietario subentrante.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione dei doveri di correttezza da parte dell’amministrazione nella gestione dell’affidamento dei lavori.
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente quale parametro dei principi di legalità, trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
artt. 2, 13, 57, 89, 133 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’obbligo del Comune di rispettare le regole dell’evidenza pubblica e di verificare la congruità delle offerte.
art. 17, commi 1, 2 e 10, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato in tema di bonifica dei siti contaminati e di recupero delle somme anticipate dall’autorità competente; la Corte valorizza soprattutto il comma 10 nella disciplina dell’onere reale e del rimborso, ma nel caso concreto ritiene decisiva l’assunzione volontaria dell’onere da parte dell’aggiudicatario.
art. 253 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dalla Corte come disciplina successiva dell’onere reale gravante sul subentrante nel sito contaminato, nei limiti del valore di mercato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che cumuli in modo indistinto violazioni di giudicato interno, violazioni di legge e contestazioni sulla ricostruzione dei fatti è inammissibile se non consente di individuare con chiarezza i singoli profili dedotti e di esaminarli separatamente.
- Il ricorrente che invochi un giudicato interno ha l’onere di riprodurre o indicare specificamente l’atto di appello dal quale desumere la mancata devoluzione del capo decisorio che assume coperto da preclusione.
- In cassazione non è consentito introdurre questioni nuove o ricostruzioni fattuali alternative rispetto a quelle poste a base della decisione impugnata, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto fondati sugli stessi fatti già dedotti.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente formulazione, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una revisione del merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il motivo di ricorso è inammissibile se non la aggredisce specificamente.
- In materia di bonifica di siti contaminati, il subentrante nella proprietà o nel possesso può essere chiamato a sopportare gli oneri connessi al sito anche in ragione della situazione reale gravante sul bene; nel caso concreto, la Corte ha valorizzato soprattutto l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica al momento dell’aggiudicazione.
- Il riparto dell’onere probatorio sul concorso colposo del creditore/danneggiato grava su chi lo eccepisce, ma la relativa censura non può prescindere dal confronto con la concreta ratio posta a base della decisione impugnata.
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