Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da rapporti contrattuali tra un ente locale e una società fornitrice di servizi e apparecchiature informatiche, poi coinvolta una cessionaria del credito. Dopo l’emissione di decreti ingiuntivi per corrispettivi relativi a noleggio/locazione di apparecchiature, manutenzione e fornitura di materiali, il Comune propose opposizione e domande riconvenzionali per la risoluzione o riduzione del prezzo, lamentando in particolare la mancata fornitura di licenze informatiche. La cessionaria Factorit s.p.a., assunti i crediti della fornitrice verso il Comune, chiese il pagamento dei crediti ceduti. La Corte d’appello riconobbe in parte il credito della cessionaria e rigettò l’appello incidentale del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) travisamento di un’informazione probatoria decisiva e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto comprensivo di IVA il valore delle licenze non fornite, mentre la CTU lo indicava come IVA esclusa; 2) sempre in relazione alla medesima questione, ulteriore vizio ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; 3) violazione della disciplina IVA e delle norme sugli interessi moratori e sulla cessione del credito, per avere la Corte riconosciuto interessi sul capitale comprensivo di IVA anziché sul solo imponibile, assumendo che l’IVA fosse differita e non dovesse produrre interessi di mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, il dedotto travisamento della prova, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza, è rimedio tipicamente riconducibile alla revocazione per errore di fatto oppure, nei casi consentiti, ai vizi di cui all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; dall’altro lato, il ricorrente non aveva rispettato l’onere di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non indicando con precisione gli atti e i passaggi processuali in cui la questione del valore delle licenze e dell’IVA sarebbe stata dedotta e trattata. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la questione relativa all’IVA differita e alla debenza degli interessi non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato dove l’avesse prospettata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti consentiti e non come mera rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve rispettare i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non può tradursi in una diversa lettura delle prove.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, compresi i passaggi in cui la questione è stata dedotta nei gradi di merito.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’IVA sarebbe differita e non potrebbe essere base per gli interessi moratori; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di autosufficienza.
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata dal ricorrente in tema di IVA; la censura è dichiarata inammissibile senza esame del merito.
art. 1224 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa decorrenza degli interessi di mora solo sull’imponibile, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 1260 c.c. e segg.
Richiamati in tema di cessione del credito, senza che la Corte entri nel merito della doglianza.
d.lgs. n. 231/2002
Richiamato per il tasso degli interessi moratori riconosciuti dalla Corte d’appello sul credito residuo.
L. n. 51/1991
Richiamata dal ricorrente nel contesto della censura sugli interessi e sull’IVA, senza esame di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di regola, un vizio da far valere come mera rivalutazione del merito in cassazione; quando consista in una svista percettiva sul fatto probatorio, il rimedio proprio è la revocazione per errore di fatto, salvo i casi in cui il vizio sia dedotto nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presupponga la trattazione di una questione in fatto o in diritto non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito e non indica gli atti in cui ciò è avvenuto.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere prospettata come richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, perché il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.
- Quando la decisione impugnata fonda il proprio ragionamento su un accertamento di fatto e il ricorrente contesta anche il regime fiscale o la base di calcolo di accessori e interessi, la doglianza è inammissibile se non è dimostrato che la questione sia stata ritualmente dedotta e discussa nei precedenti gradi di merito.
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