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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali tra un ente locale e una società fornitrice di servizi e apparecchiature informatiche, poi coinvolta una cessionaria del credito. Dopo l’emissione di decreti ingiuntivi per corrispettivi relativi a noleggio/locazione di apparecchiature, manutenzione e fornitura di materiali, il Comune propose opposizione e domande riconvenzionali per la risoluzione o riduzione del prezzo, lamentando in particolare la mancata fornitura di licenze informatiche. La cessionaria Factorit s.p.a., assunti i crediti della fornitrice verso il Comune, chiese il pagamento dei crediti ceduti. La Corte d’appello riconobbe in parte il credito della cessionaria e rigettò l’appello incidentale del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) travisamento di un’informazione probatoria decisiva e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto comprensivo di IVA il valore delle licenze non fornite, mentre la CTU lo indicava come IVA esclusa; 2) sempre in relazione alla medesima questione, ulteriore vizio ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; 3) violazione della disciplina IVA e delle norme sugli interessi moratori e sulla cessione del credito, per avere la Corte riconosciuto interessi sul capitale comprensivo di IVA anziché sul solo imponibile, assumendo che l’IVA fosse differita e non dovesse produrre interessi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, da un lato, il dedotto travisamento della prova, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza, è rimedio tipicamente riconducibile alla revocazione per errore di fatto oppure, nei casi consentiti, ai vizi di cui all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; dall’altro lato, il ricorrente non aveva rispettato l’onere di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non indicando con precisione gli atti e i passaggi processuali in cui la questione del valore delle licenze e dell’IVA sarebbe stata dedotta e trattata. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la questione relativa all’IVA differita e alla debenza degli interessi non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato dove l’avesse prospettata nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti consentiti e non come mera rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve rispettare i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non può tradursi in una diversa lettura delle prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, compresi i passaggi in cui la questione è stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’IVA sarebbe differita e non potrebbe essere base per gli interessi moratori; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di autosufficienza.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di IVA; la censura è dichiarata inammissibile senza esame del merito.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa decorrenza degli interessi di mora solo sull’imponibile, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1260 c.c. e segg.

    Richiamati in tema di cessione del credito, senza che la Corte entri nel merito della doglianza.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per il tasso degli interessi moratori riconosciuti dalla Corte d’appello sul credito residuo.

  • L. n. 51/1991

    Richiamata dal ricorrente nel contesto della censura sugli interessi e sull’IVA, senza esame di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di regola, un vizio da far valere come mera rivalutazione del merito in cassazione; quando consista in una svista percettiva sul fatto probatorio, il rimedio proprio è la revocazione per errore di fatto, salvo i casi in cui il vizio sia dedotto nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presupponga la trattazione di una questione in fatto o in diritto non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito e non indica gli atti in cui ciò è avvenuto.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere prospettata come richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, perché il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.
  • Quando la decisione impugnata fonda il proprio ragionamento su un accertamento di fatto e il ricorrente contesta anche il regime fiscale o la base di calcolo di accessori e interessi, la doglianza è inammissibile se non è dimostrato che la questione sia stata ritualmente dedotta e discussa nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del creditoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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