Cassazione Penale, Sentenza n. 21952/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la revoca, disposta con ordinanza del 06/09/2021, dell'autorizzazione precedentemente concessa (15/07/2021) per effettuare un sopralluogo al complesso turistico "La contea" sottoposto a confisca. Contestano che: 1) il provvedimento fosse di natura amministrativa e quindi sottratto alla giurisdizione del giudice penale (carenza di potere giurisdizionale); 2) la revoca sia abnorme e priva di nuovi elementi, posta su istanza di un soggetto (il liquidatore) ritenuto non legittimato; 3) la nullità per omessa comunicazione dell'autorizzazione; 4) vizio di motivazione sulla persistenza dei vincoli reali.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché il motivo centrale è manifestamente infondato: l'autorizzazione a visionare beni sottoposti a sequestro ha natura sostanzialmente amministrativa e le questioni attinenti alla gestione ordinaria dei beni sequestrati e ai provvedimenti esecutivi/attuativi non sono rimesse alla cognizione di questo giudice di legittimità. La Corte richiama consolidata giurisprudenza (tra le altre, Sez. 3 n. 39181/2014; Sez. 6 n. 28003/2014) secondo cui tali provvedimenti non sono impugnabili davanti al giudice dell'appello cautelare e le questioni devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
La disposizione che regola l'appellabilità delle ordinanze in materia cautelare non si applica ai provvedimenti di natura amministrativa adottati nella fase esecutiva del sequestro (per es. autorizzazioni alla gestione/visione dei beni), che non sono impugnabili davanti al giudice dell'appello cautelare.
art. 666 cod. proc. pen.
art. 666, comma 4, c.p.p.
Le questioni relative ai provvedimenti del giudice circa i poteri e l'operato dell'amministratore giudiziario (o alla gestione/esecuzione della misura) devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi di questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle ammende per ricorsi manifestamente infondati e per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; qui utilizzata per imporre il pagamento di euro 3.000 a ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Le autorizzazioni concernenti l'accesso o la gestione ordinaria di beni sequestrati hanno natura amministrativa e non sono impugnabili in Cassazione: il rimedio è davanti al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.).
- Prima di proporre ricorsi in sede di legittimità verificare la natura del provvedimento impugnato (sostanziale applicazione/modifica del vincolo cautelare vs. provvedimento esecutivo/attuativo): solo i primi sono generalmente sindacabili in sede cautelare/appellare.
- Difetti procedurali come la mancata comunicazione di un provvedimento non rendono automaticamente ammissibile una cassazione se il tema centrale è di natura amministrativa ed è sottratto alla cognizione di quel giudice.
- Impugnazioni manifestamente infondate o proposte in sede impropria possono comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare rischi economici prima di proporre ricorso.
- Se la controversia riguarda la legittimazione di chi ha richiesto la revoca (es. liquidatore vs. custode/amministratore), tale questione va comunque sollevata davanti al giudice dell'esecuzione o nel procedimento esecutivo e non direttamente in Cassazione.
Testo integrale
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