Cassazione Penale, Sentenza n. 2832/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato per difetto di prova della sua effettiva conoscenza del processo, nonostante la notifica fosse stata eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario; 2) vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, contestando la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo specifico (l'identificazione tramite fotosegnalamento non sarebbe ancora iniziata e l'imputato avrebbe reagito solo per impazienza); 3) errata applicazione della legge penale riguardo alla qualificazione della minaccia aggravata dall'uso di un'arma impropria (tagliere lanciato) e alla rilevanza penale del danneggiamento alla luce della riforma (d.lgs. n. 7/2016); 4) mancato assorbimento del delitto di minaccia in quello di danneggiamento, considerato che, secondo la novella, la minaccia sarebbe elemento costitutivo del danneggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica agli atti introduttivi eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario non è sufficiente se non è stata accertata la reale instaurazione del rapporto professionale e la conseguente effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile della dichiarazione di assenza e, per effetto, la nullità della citazione dell'imputato. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e anche la sentenza di primo grado (nullità intervenuta anteriormente al giudizio d'appello) rimettendo gli atti al Tribunale di Roma per la rinnovazione del giudizio. I restanti motivi sono stati dichiarati superati e non esaminati.
Norme richiamate
Art. 635 c.p.
Riferimento alla disciplina del danneggiamento; il ricorso contestava l'applicazione penale del danneggiamento alla luce della riforma, ma la Corte non è giunta ad esprimersi sul merito per avere annullato il processo per nullità procedurale.
Decreto legislativo n. 7 del 2016
Richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 635 c.p. e alla presunta sovrapposizione tra minaccia e danneggiamento; la Corte ha però evitato di valutare la questione sostanziale a causa dell'annullamento per nullità procedurale.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021; nonché Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019
Dalla giurisprudenza richiamata nasce il principio che la notificazione al difensore domiciliatario non basta se non è dimostrata l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la conoscenza del processo da parte dell'imputato; in assenza di tale verifica la dichiarazione di assenza è nulla e la citazione va considerata omessa, con conseguente nullità assoluta del procedimento.
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali al difensore domiciliatario non sostituisce la conoscenza effettiva dell'imputato: il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale reale o la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; in mancanza, la dichiarazione di assenza è nulla.
- La nullità della dichiarazione di assenza per difetto di effective "vocatio in iudicium" è assoluta e insanabile e provoca l'annullamento anche delle sentenze antecedenti, con rinvio per rinnovazione del giudizio.
- Quando si impugna la colpevolezza per resistenza, occorre verificare distintamente l'elemento materiale (ostacolo concreto all'ufficiale) e il dolo specifico; reazioni di impazienza o fastidio non configurano automaticamente resistenza.
- Per l'aggravante dell'uso di un'arma (anche impropria) è necessaria una valutazione di contestualità tra minaccia e impiego dell'oggetto; l'assenza di contiguità temporale può ridurre o escludere l'aggravante.
- A seguito della riforma del 2016, va attentamente valutata la relazione tra minaccia e danneggiamento: in casi dubbi occorre esaminare se la minaccia è elemento costitutivo del danneggiamento o reato autonomo, ma questo profilo rimane sostanziale e non risolto quando prevalgono ragioni procedurali di nullità.
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