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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19992/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, con mansioni di macchinista e inquadramento nel CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie, avevano ottenuto nei gradi di merito una decisione che riconosceva il diritto a includere nella retribuzione dovuta durante le ferie due voci: l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), comprese le componenti variabili, per il periodo compreso tra settembre 2012 e dicembre 2020. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole collettive aziendali e nazionali; ha sostenuto che la contrattazione collettiva dovesse determinare la retribuzione feriale; ha dedotto l'erronea applicazione dei principi della CGUE, perché riferiti a fattispecie diverse; ha lamentato ultrapetizione quanto alla pretesa estensione della garanzia oltre le quattro settimane minime; ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, confermando l'orientamento secondo cui, ai fini della retribuzione feriale, rilevano le voci economiche che hanno un nesso intrinseco con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore e che, se escluse o ridotte in ferie, possono dissuadere dal loro godimento. Ha quindi approvato la decisione di merito che aveva incluso nell'indennità feriale l'indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell'IUP, valorizzandone la continuità e la connessione con le mansioni di macchinista. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di allegazione/dimostrazione. L'ottavo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che, per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non durante il rapporto, venuto meno il regime di stabilità reale. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati posti gli adempimenti conseguenti ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione delle ferie annuali deve assicurare al lavoratore un trattamento economico sostanzialmente pari a quello ordinario, senza incentivi o dissuasioni alla fruizione delle ferie

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    norma interna interpretata in conformità alla disciplina europea sulle ferie retribuite

  • art. 2109 c.c.

    richiamato come base civilistica del diritto alle ferie e alla relativa retribuzione

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive aziendali e nazionali

  • art. 31 Contratto Aziendale 2012

    invocato dalla ricorrente per escludere l'inclusione delle voci controverse nella retribuzione feriale

  • art. 31 Contratto Aziendale 2016

    invocato dalla ricorrente per la medesima finalità interpretativa

  • art. 36 Cost.

    richiamato in relazione all'adeguatezza della retribuzione e al diritto a ferie effettivamente fruibili

  • art. 39 Cost.

    richiamato in relazione al ruolo della contrattazione collettiva

  • art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e 16.12.2016

    richiamato per il contenuto della disciplina collettiva applicabile

  • art. 267 TFUE

    richiamato dalla ricorrente sul tema dell'efficacia delle pronunce CGUE e del rinvio pregiudiziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    norma sulla prescrizione dei crediti retributivi, ritenuta operante dalla cessazione del rapporto nei rapporti non assistiti da stabilità reale

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nel caso esaminato

  • art. 18 l. n. 300/1970

    nel testo riformato è richiamato per escludere che esista più un regime di stabilità reale idoneo a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto

  • l. n. 92/2012

    richiamata come riforma che ha inciso sul regime di tutela contro i licenziamenti e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione

  • d.lgs. n. 23/2015

    richiamato come ulteriore riforma che conferma il venir meno della stabilità reale generalizzata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti conformi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci economiche che hanno un collegamento intrinseco e funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, se la loro esclusione o riduzione può dissuadere dalla fruizione del riposo annuale.
  • La valutazione della retribuzione feriale va compiuta in una prospettiva ex ante, verificando se la diminuzione del trattamento economico nel periodo di ferie sia idonea a costituire un deterrente concreto al godimento del diritto alle ferie.
  • La contrattazione collettiva conserva rilievo nella disciplina della retribuzione, ma non può essere interpretata in modo da comprimere il nucleo minimo di tutela garantito dal diritto dell'Unione, che impone una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro.
  • Le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti nell'ordinamento interno quanto all'interpretazione del diritto dell'Unione e il giudice nazionale deve conformarvisi nell'applicare le norme interne e collettive.
  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità reale del posto di lavoro; la prescrizione resta sospesa in costanza del rapporto.
  • L'eccezione di ultrapetizione o di limitazione quantitativa del diritto feriale richiede specifiche allegazioni e una puntuale base fattuale sul concreto assetto contrattuale e sulle ferie effettivamente fruite; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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