Cassazione Civile, Ordinanza n. 19992/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, con mansioni di macchinista e inquadramento nel CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie, avevano ottenuto nei gradi di merito una decisione che riconosceva il diritto a includere nella retribuzione dovuta durante le ferie due voci: l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), comprese le componenti variabili, per il periodo compreso tra settembre 2012 e dicembre 2020. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole collettive aziendali e nazionali; ha sostenuto che la contrattazione collettiva dovesse determinare la retribuzione feriale; ha dedotto l'erronea applicazione dei principi della CGUE, perché riferiti a fattispecie diverse; ha lamentato ultrapetizione quanto alla pretesa estensione della garanzia oltre le quattro settimane minime; ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, confermando l'orientamento secondo cui, ai fini della retribuzione feriale, rilevano le voci economiche che hanno un nesso intrinseco con le mansioni e con lo status professionale del lavoratore e che, se escluse o ridotte in ferie, possono dissuadere dal loro godimento. Ha quindi approvato la decisione di merito che aveva incluso nell'indennità feriale l'indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell'IUP, valorizzandone la continuità e la connessione con le mansioni di macchinista. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di allegazione/dimostrazione. L'ottavo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che, per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non durante il rapporto, venuto meno il regime di stabilità reale. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati posti gli adempimenti conseguenti ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
la retribuzione delle ferie annuali deve assicurare al lavoratore un trattamento economico sostanzialmente pari a quello ordinario, senza incentivi o dissuasioni alla fruizione delle ferie
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
norma interna interpretata in conformità alla disciplina europea sulle ferie retribuite
art. 2109 c.c.
richiamato come base civilistica del diritto alle ferie e alla relativa retribuzione
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive aziendali e nazionali
art. 31 Contratto Aziendale 2012
invocato dalla ricorrente per escludere l'inclusione delle voci controverse nella retribuzione feriale
art. 31 Contratto Aziendale 2016
invocato dalla ricorrente per la medesima finalità interpretativa
art. 36 Cost.
richiamato in relazione all'adeguatezza della retribuzione e al diritto a ferie effettivamente fruibili
art. 39 Cost.
richiamato in relazione al ruolo della contrattazione collettiva
art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e 16.12.2016
richiamato per il contenuto della disciplina collettiva applicabile
art. 267 TFUE
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'efficacia delle pronunce CGUE e del rinvio pregiudiziale
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione
art. 2948, n. 4 c.c.
norma sulla prescrizione dei crediti retributivi, ritenuta operante dalla cessazione del rapporto nei rapporti non assistiti da stabilità reale
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nel caso esaminato
art. 18 l. n. 300/1970
nel testo riformato è richiamato per escludere che esista più un regime di stabilità reale idoneo a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto
l. n. 92/2012
richiamata come riforma che ha inciso sul regime di tutela contro i licenziamenti e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione
d.lgs. n. 23/2015
richiamato come ulteriore riforma che conferma il venir meno della stabilità reale generalizzata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci economiche che hanno un collegamento intrinseco e funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, se la loro esclusione o riduzione può dissuadere dalla fruizione del riposo annuale.
- La valutazione della retribuzione feriale va compiuta in una prospettiva ex ante, verificando se la diminuzione del trattamento economico nel periodo di ferie sia idonea a costituire un deterrente concreto al godimento del diritto alle ferie.
- La contrattazione collettiva conserva rilievo nella disciplina della retribuzione, ma non può essere interpretata in modo da comprimere il nucleo minimo di tutela garantito dal diritto dell'Unione, che impone una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro.
- Le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti nell'ordinamento interno quanto all'interpretazione del diritto dell'Unione e il giudice nazionale deve conformarvisi nell'applicare le norme interne e collettive.
- In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità reale del posto di lavoro; la prescrizione resta sospesa in costanza del rapporto.
- L'eccezione di ultrapetizione o di limitazione quantitativa del diritto feriale richiede specifiche allegazioni e una puntuale base fattuale sul concreto assetto contrattuale e sulle ferie effettivamente fruite; in difetto, la censura è inammissibile.
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