Cassazione Penale, Sentenza n. 19186/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fausciana era imputato di concorso in estorsione pluriaggravata in danno di Antonino Rinaudo: secondo l'accusa i concorrenti, con l'ausilio del capomafia Alberto Musto, invasero ripetutamente i terreni di Rinaudo per pascolo e coltivazione, esercitando minacce e violenze per costringerlo a rimettere querele, rinunciare ai diritti di proprietario e accettare l'uso gratuito dei terreni (ingiusto profitto e danno patrimoniale). I difensori impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere denunciando, tra l'altro, violazione del ne bis in idem (fatti già contestati in altro procedimento), omissione di esame di atti favorevoli alla difesa (assoluzione e dichiarazioni della persona offesa), carenza e contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria, errata qualificazione giuridica (sostegno che si tratterebbe di litigi o di tentata estorsione), assenza dell'aggravante del metodo mafioso e richiesta, in subordine, di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per essere formulati con motivi generici o manifestamente infondati. Ha ritenuto che i fatti descritti costituiscono estorsione consumata, aggravata dal metodo mafioso, e che le conversazioni intercettate, le dichiarazioni della persona offesa e gli altri elementi forniscono indizi sufficienti. Quanto al ne bis in idem è stato osservato che i procedimenti relativi a reati distinti non assorbono il disvalore dell'estorsione aggravata (l'eventuale procedimento per tentata violenza privata sarebbe assorbito dall'estorsione). Sulle esigenze cautelari è stata richiamata la presunzione di necessità della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; la difesa non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del metodo mafioso; si è sottolineato che tale circostanza ha natura oggettiva e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 118 c.p.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Per i reati elencati al comma 3 si opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, presunzione che la difesa deve provare contrastare; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle misure cautelari richiamata per confronto: la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3 prevale rispetto alla disciplina generale.
art. 273 e art. 192 c.p.p.
Richiamati nei motivi di ricorso (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure generiche o non idonee a contestare la logica interna del provvedimento impugnato.
art. 118 c.p.
Richiamato in relazione alla responsabilità dei concorrenti: l'aggravante del metodo mafioso, essendo di natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti.
art. 616 c.p.p.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione deve contestare specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione dei fatti o una semplice alternativa di ricostruzione probatoria.
- Quando è contestato un reato che integra un 'ingiusto profitto' (es. estorsione), reati minori connessi (es. violenza privata) possono essere assorbiti dall'imputazione più grave, escludendo il ne bis in idem tra reati distinti ma sovrapposti sui medesimi fatti.
- L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e, se riconosciuta nei confronti di uno degli autori, si estende agli altri concorrenti salvo prova contraria specifica.
- Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3 c.p.p. vige una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: il difensore deve produrre elementi concreti e specifici per superare tale presunzione e ottenere misure meno afflittive.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute congruamente interpretate dal giudice di merito, sono valutabili come riscontro probatorio e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione non è illogica o contraddittoria.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale evidenziare vizi di diritto determinanti (omissione di motivazione su punti essenziali, violazione di norme procedurali) e non solo proporre una diversa lettura della prova.
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