Cassazione Penale, Sentenza n. 48869/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caiazza ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la sua istanza di revoca dell'ordine di esecuzione n. 419/2020 SIEP; egli sosteneva che la pena relativa alla sentenza indicata (n. 2) fosse già stata scontata in ragione della riduzione disposta per il riconoscimento della continuazione e dunque non sussistesse titolo esecutivo. In appello e in seguito in Cassazione si era verificata una complessa vicenda: la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la continuazione era stata riformata, la Corte di appello aveva poi rideterminato la pena e la Cassazione, con parziale annullamento con rinvio, aveva inciso sull'aumento per continuazione; Caiazza deduceva violazione di legge e carenza/contraddittorietà di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) e sosteneva che l'annullamento con rinvio non poteva comportare un aggravamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che la rideterminazione della pena in conseguenza della nuova condanna non fosse ancora definitiva: la decisione della Corte di appello del 6/12/2022 era stata parzialmente annullata con rinvio dalla Cassazione e il giudizio di rinvio non si era concluso con pronuncia non più impugnabile, perciò non esisteva un nuovo titolo esecutivo che potesse giustificare la revoca dell'ordine di esecuzione. Il ricorso non ha affrontato questo punto decisivo, limitandosi a richiamare la nuova sentenza di condanna in sede di rinvio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione all'ordine di esecuzione: la Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha esaminato l'opposizione ma ha ritenuto che non fosse possibile disporre la revoca dell'ordine di esecuzione in assenza di una rideterminazione definitiva della pena e di un nuovo titolo esecutivo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o erronea applicazione della legge penale (lett. b) e alla motivazione (lett. e)). Il ricorrente li ha invocati ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non affrontasse il nodo decisivo relativo all'assenza di un titolo esecutivo definitivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa ai limiti della motivazione nei ricorsi per cassazione (sintesi ex art. 173 disp. att.). Il ricorso è stato enunciato nei termini strettamente necessari ma ciò non ha compensato l'omissione di argomentare sul punto decisivo dell'esecutività del nuovo titolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità: la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende (equo fissata in 3.000 euro).
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso. La Corte ha rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Non è possibile ottenere la revoca di un ordine di esecuzione basandosi su una riformulazione della pena che non sia divenuta definitiva: perché esista un titolo esecutivo valido è necessaria una pronuncia non più impugnabile o l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione.
- Quando si impugna un provvedimento esecutivo è essenziale affrontare e confutare il punto decisivo sollevato dal giudice dell'esecuzione (ad esempio l'inesistenza di un titolo esecutivo definitivo); l'omissione di tale argomento può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le censure basate su presunti trattamenti sanzionatori comparativi o su riduzioni conseguenti alla continuazione devono considerare lo stato definitivo delle pronunce che incidono sul calcolo della pena: decisioni provvisorie o soggette a rinvio non modificano l'esecutività finché non divenute definitive.
- Le deduzioni in Cassazione ai sensi dell'art. 606 devono essere ben centrate sul vizio di diritto o sulla motivazione impugnata; formalità e completezza della contestazione sono rilevanti per evitare l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche (spese e somma alla cassa delle ammende) salvo che non emerga una responsabilità per aver proposto il ricorso in modo colposo nella determinazione della causa di inammissibilità: la valutazione della colpa è discrezionale e va motivata.
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