Cassazione Civile, Ordinanza n. 34715/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2006, una plusvalenza ritenuta non dichiarata derivante dalla vendita onerosa di un terreno edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la rettifica del valore del bene ai fini dell'imposta di registro, alla quale aveva aderito l'acquirente, costituisse prova presuntiva sufficiente della plusvalenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando che l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato e disposto lo sgravio dell'iscrizione a ruolo. La domanda del ricorrente implica il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, desunta dalla richiesta di cessazione della materia del contendere e dalla documentazione prodotta sull'annullamento in autotutela dell'atto impositivo e sullo sgravio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione per la peculiarità della vicenda processuale. Ha inoltre escluso che ricorrano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2
La Corte richiama il precedente in tema di rinuncia al ricorso per adesione a definizione agevolata, solo per affermare per analogia che, quando l'inammissibilità sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione, non opera il doppio contributo unificato.
L. n. 225 del 2016
Richiamata come legge di conversione del decreto-legge citato nel precedente evocato dalla Corte.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente documenta l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e chiede la cessazione della materia del contendere, viene meno l'interesse a proseguire il ricorso, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
- L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse può determinare la compensazione delle spese quando la dinamica processuale presenti peculiarità tali da giustificare la reciproca neutralizzazione delle spese.
- Quando l'inammissibilità interviene per fatto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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