Sentenza n. 1578/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e nomina del vincitore di una procedura interna di progressione verticale, nonché nomina della commissione e verbali della selezione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a progressione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura riservata al personale della Provincia di Cosenza per la copertura di un posto di Funzionario Amministrativo mediante progressione tra le aree. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'avviso di selezione e dei criteri di attribuzione dei punteggi, sostenendo che al candidato risultato vincitore fossero stati illegittimamente riconosciuti numerosi punti per corsi di formazione non valutabili e per mansioni superiori non effettivamente svolte; secondo la ricorrente, la corretta rideterminazione del punteggio avrebbe comportato il superamento del candidato e la sua proclamazione quale vincitrice. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento e illegittimità manifesta. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché dell'art. 51 c.p.c., per la mancata astensione del Presidente della commissione, dirigente del settore presso cui lavorava il candidato vincitore e suo parente, essendo quest'ultimo figlio della cugina diretta del Presidente. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura non avesse natura concorsuale, e ha contestato nel merito le censure. Il controinteressato ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la progressione verticale tra aree, anche se riservata a dipendenti già in servizio e disciplinata con modalità peculiari, abbia natura sostanzialmente concorsuale poiché comporta l'accesso a un'area professionale superiore e a un diverso inquadramento giuridico ed economico. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla composizione della commissione, in quanto idoneo a determinare l'integrale caducazione della procedura, senza procedere all'esame delle contestazioni sui punteggi. Ha ritenuto fondato il motivo sull'imparzialità. Il rapporto di parentela era di quinto grado e, quindi, non ricadeva direttamente nell'obbligo di astensione tipizzato dall'art. 51 c.p.c.; tuttavia, tale rapporto, considerato insieme al consolidato e prolungato rapporto professionale tra il Presidente e il candidato, alla posizione gerarchica del primo, ai trasferimenti del candidato nel settore diretto dal Presidente e alla successiva richiesta di trasferimento formulata dal dirigente, costituiva un insieme di elementi idonei a generare un ragionevole dubbio sulla piena imparzialità della commissione. Il rischio di compromissione dell'imparzialità risultava ulteriormente rafforzato dal punteggio particolarmente elevato attribuito al candidato nel colloquio di assessment, determinante per l'esito finale, nonché dall'impossibilità di ricostruire l'incidenza individuale del Presidente su una valutazione collegiale espressa con voto segreto. Il TAR ha chiarito che l'appartenenza allo stesso ufficio o il rapporto gerarchico, isolatamente considerati, non determinano automaticamente incompatibilità; possono però assumere rilievo, unitamente ad altri elementi concreti, come indici di un potenziale conflitto di interessi e di compromissione dell'apparenza di terzietà. Il ricorso è stato accolto e gli atti della procedura sono stati annullati, con salvezza del riesercizio del potere entro i limiti conformativi della pronuncia. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative alle procedure selettive per l'accesso a un'area professionale superiore, comprese le progressioni verticali riservate al personale già dipendente, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della loro natura sostanzialmente concorsuale.
art. 51 c.p.c.
impone l’obbligo di astensione in presenza di rapporti di parentela entro il quarto grado
La disciplina delle cause tipizzate di astensione non è estensibile analogicamente a rapporti parentali oltre il quarto grado; tali rapporti possono tuttavia essere valutati insieme ad altri elementi concreti per accertare un potenziale conflitto di interessi o gravi ragioni di convenienza.
art. 6-bis l. 241/1990
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
L'obbligo di astensione opera non solo in presenza di un conflitto effettivo, ma anche quando ricorrano circostanze concrete idonee a determinare un potenziale condizionamento dell'imparzialità amministrativa.
art. 7 d.P.R. 62/2013
Le ipotesi tipizzate di conflitto e le gravi ragioni di convenienza delimitano la rilevanza delle situazioni non tipizzate, che possono imporre l'astensione quando siano concretamente idonee a compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del funzionario.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità impone che le commissioni delle procedure selettive siano composte in modo da escludere non solo conflitti effettivi, ma anche situazioni concretamente idonee a compromettere l'apparenza di terzietà.
Massime di principio
- Le controversie sulle progressioni verticali tra aree del personale pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa quando la procedura, anche se riservata a dipendenti già in servizio e basata sulla valutazione di titoli e colloquio, comporta l'accesso a un'area professionale superiore e a un distinto inquadramento giuridico ed economico.
- Il rapporto di parentela oltre il quarto grado non determina automaticamente l'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 c.p.c.; tuttavia, può rilevare, insieme a ulteriori elementi concreti, come indice di un potenziale conflitto di interessi o di gravi ragioni di convenienza.
- L'appartenenza del candidato allo stesso ufficio del commissario e il rapporto gerarchico o professionale tra loro, considerati isolatamente, non integrano una causa automatica di incompatibilità. Essi assumono rilievo invalidante quando, combinati con altri rapporti personali o familiari e con specifici dati fattuali, siano idonei a suscitare un ragionevole dubbio sulla terzietà e sull'imparzialità della valutazione.
- Il conflitto di interessi potenziale rilevante ai fini dell'astensione non coincide con una mera possibilità astratta o con un sospetto generico, ma richiede circostanze concrete, specifiche e attuali, oppure rapporti non tipizzati ma ragionevolmente idonei a evolvere in una situazione tipica di conflitto o a favorire un rapporto di favore o di non indipendenza.
- Nelle commissioni collegiali, l'impossibilità di ricostruire l'incidenza del singolo commissario sulla valutazione non esclude la rilevanza della causa di astensione: la posizione istituzionale e l'autorevolezza del presidente possono accrescere la capacità di indirizzo dei lavori e rendono necessario che la sua imparzialità sia immune da elementi idonei a generare dubbi ragionevoli.
- Quando la composizione della commissione di una procedura selettiva non garantisce il necessario standard di neutralità e indipendenza, l'illegittimità vizia la procedura nel suo complesso e giustifica l'annullamento degli atti, salva la riedizione del potere nei limiti conformativi stabiliti dalla sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →