Sentenza del 07/06/2018 n. 2641 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Esenzione dall'accisa - Requisiti - Autoproduzione - Autoconsumo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza, per come sintetizzata nel testo, afferma che l'esenzione è limitata all'energia rinnovabile effettivamente autoprodotta e autoconsumata dall'impresa. La cessione dell'energia a terzi esclude l'applicazione dell'esenzione relativamente all'energia ceduta e comporta per il produttore l'assoggettamento agli obblighi fiscali propri del fornitore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'applicazione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prevista dall'articolo 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995. L'esenzione opera quando l'energia elettrica è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed è destinata all'autoconsumo da parte dell'impresa che la autoproduce. Il requisito è quindi duplice: l'energia deve essere sia autoprodotta sia autoconsumata. Se invece l'energia viene ceduta, a qualunque titolo, a terzi consumatori finali, il produttore assume la qualifica di fornitore e non può beneficiare dell'esenzione per l'energia ceduta, dovendo adempiere ai relativi obblighi tributari.
Norme richiamate
Articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise)
Prevede l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e consumata dalle imprese di autoproduzione.
L'esenzione richiede la contemporanea presenza dell'autoproduzione e dell'autoconsumo. Non si estende all'energia elettrica ceduta a terzi consumatori finali; in tale ipotesi il produttore assume gli obblighi tributari del fornitore.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali in materia di accise devono essere interpretate in modo restrittivo e applicate solo quando sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma.
- Per l'esenzione non è sufficiente che l'energia provenga da fonti rinnovabili: deve anche essere consumata direttamente dall'impresa che la produce.
- In presenza di consumi misti, l'esenzione può riguardare esclusivamente la quota di energia effettivamente autoprodotta e autoconsumata, mentre la quota ceduta a terzi è soggetta agli obblighi fiscali applicabili alla fornitura.
- La cessione dell'energia a consumatori finali può trasformare il produttore, ai fini tributari, in soggetto fornitore, con conseguenti obblighi di dichiarazione, contabilizzazione e versamento dell'accisa.
- Per verificare il diritto all'esenzione è essenziale documentare separatamente produzione, autoconsumo ed eventuali cessioni a terzi.
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