Cassazione Penale, Ordinanza n. 17065/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano indeducibili perché riproduttivi di censure già vagliate e perché diretti a sollecitare una nuova lettura delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 6 maggio 2024, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità penale per i reati contestati ai capi 11) e 12) dell'imputazione. In sostanza, ha sostenuto che i giudici di merito avessero erroneamente valutato le prove e che il compendio probatorio non fosse idoneo a dimostrare gli elementi costitutivi dei reati. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano in realtà reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, e miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente il controllo di legittimità su violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa delle emergenze processuali, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di reali vizi logici della motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione i passaggi motivazionali censurati e spiegare perché siano giuridicamente o logicamente erronei; la critica generica o reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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