Ordinanza n. 451/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di Pisa con il quale veniva fatto divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana e la medesima compagine Under 21 per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale per cinque anni, relativo alle manifestazioni calcistiche della F.I.G.C., comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana e della rappresentativa Under 21
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Pisa chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Dal testo emerge una censura generica relativa alla descrizione dei luoghi interessati dal divieto, con riferimento al contesto territoriale di Verona, nonché la contestazione della riconducibilità del ricorrente all'evento violento. Le Amministrazioni hanno depositato documentazione fotografica dalla quale risultava la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive, in un corteo collocato temporalmente molto prima dell'evento sportivo e caratterizzato dall'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la documentazione fotografica, considerata insieme alla collocazione anticipata del corteo e all'inosservanza delle prescrizioni di polizia, fosse prima facie idonea a evidenziare la partecipazione del ricorrente all'evento violento, anche con una funzione soltanto rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte violente. Ha inoltre ritenuto prima facie infondata la censura relativa all'indeterminatezza dei luoghi interdetti: sebbene il provvedimento non individuasse precisamente i luoghi interessati dalla manifestazione e dal transito dei tifosi nel territorio di Verona, la descrizione dei luoghi vietati è stata giudicata sufficientemente precisa. Non è stata disposta la sospensione del DASPO. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro un divieto di accesso agli impianti sportivi, la presenza dell'interessato in un contesto predisposto a condotte aggressive, unitamente alla collocazione temporalmente anticipata del corteo e all'inosservanza delle prescrizioni di polizia, può costituire elemento prima facie idoneo a dimostrare la partecipazione all'evento violento anche quando il contributo sia meramente rafforzativo o agevolativo.
- La descrizione dei luoghi interdetti da un divieto di accesso agli impianti sportivi è sufficientemente determinata quando consente di individuare l'ambito oggettivo del divieto, anche se il provvedimento non specifica analiticamente tutti i luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi in un determinato contesto territoriale.
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