Cassazione Penale, Sentenza n. 1356/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (unificati ai fini sanzionatori) relativa al periodo di amministrazione di Capone nella Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio s.r.l. I motivi dedotti dal ricorrente comprendevano: (1) violazione delle norme sul requisito di motivazione (artt. 192, 193, 546 c.p.p.) e carenza/illogicita' per presunta decisione basata unicamente sulla relazione e deposizione del curatore fallimentare trascurando altre testimonianze; (2) mancata prova del nesso eziologico tra le condotte distrattive e il dissesto; (3) insufficiente prova del dolo richiesto per i reati contestati; (4) presunta inversione dell'onere della prova in ordine alla mancata produzione delle scritture contabili e responsabilita' a seguito del ricambio di amministratore; (5) errore nel rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena a causa di valutazione errata delle pregresse condanne e del cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile e, per gli altri motivi, manifestamente infondato, confermando la pronuncia di merito. In particolare: i motivi che censuravano la motivazione della Corte di appello sono stati ritenuti inammissibili per violazione dei limiti di ammissibilita' dei motivi di cassazione e per mancata autosufficienza del ricorso (omessa indicazione/trascrizione degli atti specifici). Le censure relative al nesso eziologico e alla qualificazione dei fatti sono state ritenute manifestamente infondate, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' necessario provare un nesso causale diretto tra distrazioni e il successivo fallimento; e' sufficiente il depauperamento deliberato delle risorse aziendali. Sono state respinte le doglianze sul dolo e sull'inversione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'imputato non abbia fornito prove di segno opposto a quelle acquisite e che la valutazione del merito sia competenza del giudice di merito. Il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena e' stato respinto in applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.: la sospensione non era concedibile nelle condizioni di fatto e di cumulo con precedenti condanne. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, secondo comma
Norma che disciplina l'aggravante applicata alla bancarotta fraudolenta; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante e la valutazione delle circostanze
r.d. n. 267 del 1942, art. 216, primo comma, n.1
Disposizione richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte riafferma che non e' richiesto il nesso causale diretto tra distrazione e fallimento
r.d. n. 267 del 1942, art. 223
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria; interpretata secondo la giurisprudenza della Corte come punibile quando vi sia consapevole destinazione delle risorse a fini estranei all'impresa
cod. proc. pen., artt. 192, 193, 546
Richiamati nei motivi di cassazione sul difetto o insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi inammissibili per i limiti alla sindacabilità della motivazione in Cassazione e per mancata autosufficienza del ricorso
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)
Limiti alle doglianze ammissibili in cassazione con riferimento alla motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha applicato tali limiti per dichiarare inammissibili alcuni motivi
cod. pen., art. 163
Limite massimo di pena rilevante per la concessione della sospensione condizionale; utilizzato per valutare il cumulo con pregresse sospensioni
cod. pen., art. 164
Stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale non e' concedibile a chi sia gia' stato condannato per delitto salvo particolari condizioni; applicata per rigettare la richiesta del ricorrente
cod. proc. pen., art. 616, comma 1
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
r.d. n. 267 del 1942, art. 33
Norma richiamata in relazione alla relazione del curatore fallimentare; la Corte ha ritenuto che la relazione e le deposizioni del curatore costituiscano elementi idonei alla ricostruzione probatoria
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi sulla motivazione sono ammissibili solo se specifici e autosufficienti: il ricorrente deve indicare e, ove necessario, allegare o far inserire in fascicolo gli atti specifici che ritiene travisati
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non e' necessario dimostrare un nesso causale diretto tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento: puo' essere sufficiente il depauperamento deliberato delle risorse aziendali
- L'onere di allegare elementi di segno contrario spetta all'imputato se la pubblica accusa ha fornito elementi indiziari: l'assenza di prova contraria puo' legittimare la conferma della responsabilita' da parte del giudice di merito
- La semplice presenza di un cambio di amministratore non esclude automaticamente la responsabilita' del precedente amministratore per scritture mancanti; e' necessario provare in modo concreto chi ha avuto la disponibilita' e la responsabilita' delle scritture nel periodo oggetto di accusa
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) va valutata alla luce del cumulo con precedenti condanne e dei limiti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.; la sussistenza di pregresse condanne per delitto puo' escludere il beneficio
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