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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13661/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo censure relative al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla valorizzazione della recidiva. Secondo la Corte di cassazione, tali motivi erano generici, meramente confutativi e reiterativi di doglianze già prospettate e già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata dalla Corte territoriale e la censura difensiva sul punto è stata ritenuta generica e reiterativa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva era stata oggetto di doglianza nel ricorso, ma la Corte ha rilevato che la valutazione del giudice di merito era già stata adeguatamente motivata e non presentava vizi.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente; nella specie tale esclusione non è stata ritenuta possibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico, confutativo o meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta del giudice di merito, non può essere utilmente censurato in cassazione con doglianze generiche o meramente assertive.
  • La valutazione sulla recidiva, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità mediante riproposizione pedissequa delle medesime argomentazioni già respinte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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