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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del decreto del 23.03.2023, Cat. 6F/2023 Div. P. a.s.i. della Questura di Sondrio, notificato in data 28.03.2023, con cui il Questore di Sondrio ha disposta la revoca del porto di fucile per uso caccia e del relativo libretto personale; b) del decreto del 22.03.2023 del Prefetto di Sondrio, con il quale è stato emanato il divieto di detenzione di armi e munizioni; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e revoca questorile del porto di fucile per uso caccia e del relativo libretto personale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Sondrio che disponeva la revoca del porto di fucile per uso caccia e del relativo libretto personale, nonché il presupposto decreto della Prefettura di Sondrio recante il divieto di detenzione di armi e munizioni, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero dell'Interno ha resistito deducendo l'infondatezza complessiva del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta. Nelle more del giudizio di merito, la Prefettura e la Questura hanno adottato, rispettivamente, provvedimenti del 22 e del 29 aprile 2025 con cui hanno revocato gli atti impugnati; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, anche in ragione del rilascio di un nuovo titolo di polizia.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché questa richiede un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Le revoche sopravvenute, essendo espressione di un potere amministrativo di ritiro pienamente discrezionale, non hanno eliminato con efficacia retroattiva ogni possibile effetto lesivo derivante dagli atti originariamente impugnati, compresi quelli eventualmente risarcitori. Tuttavia, le revoche hanno fatto venir meno ogni concreta utilità attuale della pronuncia sulla legittimità degli atti, e il ricorrente non ha chiesto una declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese della fase di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il ricorrente può chiedere che il giudice accerti l'illegittimità del provvedimento ai fini della proposizione della domanda risarcitoria; in mancanza di tale richiesta, la sopravvenuta revoca degli atti può rendere priva di utilità attuale la pronuncia sulla loro legittimità.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenienza di fatto o di diritto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, idonea a eliminare in modo pieno e irretrattabile ogni utilità residua della pronuncia giudiziale.
  • La revoca in autotutela dell'atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando, essendo espressione di un potere discrezionale di ritiro, non elimini con efficacia ex tunc ogni possibile effetto lesivo prodotto dall'atto originario.
  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una situazione nuova rispetto alla proposizione della domanda elimini ogni utilità concreta e attuale della pronuncia sulla legittimità dell'atto, purché il ricorrente non abbia chiesto l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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