Cassazione Penale, Ordinanza n. 22842/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte rileva che la doglianza è generica, priva di concreta specificità e sostanzialmente riproduttiva dei motivi già dedotti in appello, senza individuare specifici travisamenti probatori. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte osserva che la decisione di merito era adeguatamente motivata sia sulla non particolare tenuità dell'offesa, in ragione dell'entità del danno, sia sull'abitualità del comportamento, valorizzando precedenti specifici. Con l'ultimo motivo ha contestato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ritiene la censura non consentita in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risulta sorretta da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità delle censure, sull'inammissibilità del tentativo di rivalutazione del merito probatorio e sulla manifesta infondatezza del motivo relativo all'art. 131-bis c.p., oltre che sull'insindacabilità, in assenza di manifesta illogicità o arbitrio, del giudizio di congruità della pena.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede la sussistenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice di merito motivi l'assenza di uno solo dei presupposti per escluderne l'applicazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena può essere motivata in modo sintetico mediante richiamo agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione sanzionatoria.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici: non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative di quelle già respinte in appello.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né procedere a una nuova ricostruzione dei fatti, salvo il riscontro di specifici e decisivi travisamenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il difetto anche di uno solo dei presupposti legittima il diniego.
- L'abitualità del comportamento può essere desunta dalla commissione di almeno altri due reati della stessa indole, anche incidentalmente accertati dal giudice procedente.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira solo a una diversa graduazione della pena, quando la motivazione del giudice di merito non sia arbitraria o manifestamente illogica.
- Una motivazione sintetica può essere sufficiente per la pena, specie quando la sanzione sia contenuta entro limiti non eccessivi rispetto alla media edittale.
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