Cassazione Civile, Ordinanza n. 11159/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno 2007, emesso nei confronti di un contribuente che aveva già impugnato un precedente avviso di accertamento parziale riguardante la medesima annualità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo illegittimo il secondo avviso perché qualificato come "integrativo" e quindi emesso in assenza di nuovi elementi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'atto impugnato non era un avviso integrativo, ma un avviso di accertamento parziale, emesso sulla base di attività istruttorie ed elementi diversi rispetto a quelli posti a fondamento di altro accertamento riferito alla stessa annualità e a diversa attività economica del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha ribadito che l'avviso di accertamento parziale non impedisce all'Ufficio di procedere a un ulteriore accertamento per il medesimo periodo d'imposta entro i termini di decadenza, purché fondato su fonti diverse o su dati sopravvenuti. Ha quindi censurato la CTR per aver erroneamente qualificato il secondo atto come "integrativo" invece che "parziale", con conseguente errata applicazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
violazione/falsa applicazione
viene richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
disciplina l'avviso di accertamento parziale; la Corte afferma che tale atto non preclude ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d'imposta, se fondati su fonti diverse o dati sopravvenuti.
art. 43 d.P.R. 600/1973
norma evocata dalla CTR per l'accertamento integrativo; la Corte precisa che non è la base corretta quando si tratta di accertamento parziale, poiché i due istituti non sono sovrapponibili.
art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato in via sistematica come disciplina dell'accertamento parziale in materia IVA, coerente con l'ammissibilità di ulteriori accertamenti nei limiti di legge.
art. 57, comma 4, d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di accertamento integrativo, non ritenuto applicabile al caso concreto per la non sovrapponibilità con l'accertamento parziale.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento parziale e l'accertamento integrativo sono istituti distinti e non sovrapponibili: la qualificazione dell'atto deve avvenire in base alla sua concreta presupposizione istruttoria e non alla sola sequenza temporale rispetto ad altri accertamenti.
- L'avviso di accertamento parziale non impedisce un ulteriore accertamento sul medesimo periodo d'imposta, purché l'Ufficio si fondi su elementi diversi da quelli già utilizzati o su dati conoscibili successivamente dal fisco, nel rispetto dei termini di decadenza.
- Ai fini della legittimità dell'ulteriore atto impositivo, rileva che esso riguardi fonti istruttorie differenti e non si risolva in una mera duplicazione del primo accertamento; in tal caso non opera il regime dell'accertamento integrativo.
- La corretta qualificazione dell'atto impositivo è decisiva, poiché dall'inquadramento dipende la verifica dei presupposti di legittimità della pretesa fiscale e l'esatta individuazione della norma applicabile.
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