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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36982/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada, elevato nei confronti di un automobilista e fondato sulla rilevazione della velocità mediante sistema "SICVE - tutor", con irrogazione della sanzione pecuniaria e decurtazione di 3 punti patente. L'interessato ha proposto opposizione, poi appello e infine ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Con i primi motivi contestava: la validità del trasferimento dell'omologazione dell'apparato da un gestore a un altro; la mancata indicazione, nel verbale, del tipo concreto di apparecchiatura; l'assenza di prova della taratura periodica e della corretta funzionalità; la tardiva costituzione dell'amministrazione e la mancanza di specifiche deduzioni sulla distanza minima di 1 km tra i portali del sistema; la pretesa illegittimità del tratto rilevato per presenza di uno svincolo autostradale; la violazione delle norme sulla segnaletica di preavviso e sulla collocazione dei segnali; l'asserita incertezza del luogo dell'infrazione; l'erronea valutazione delle prove e delle richieste istruttorie; infine la liquidazione delle spese di appello, ritenuta eccessiva rispetto al valore della causa. La Corte ha ritenuto infondati solo i profili del primo motivo relativi al trasferimento dell'omologazione e all'indicazione del tipo di apparecchiatura, nonché il quinto motivo; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, salvo il decimo, accolto perché la liquidazione delle spese del grado di appello era sproporzionata rispetto al valore della sola sanzione pecuniaria (e non alla decurtazione punti).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per la parte in cui censurava la validità del trasferimento dell'omologazione e la sufficienza dell'indicazione dell'apparato nel verbale, nonché sul motivo relativo alla pretesa violazione del principio di uguaglianza. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché non si confrontavano con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito o difettavano di specificità, in particolare in tema di taratura, funzionalità dell'apparato, distanza minima tra i portali, segnaletica, individuazione del luogo dell'infrazione e valutazione delle prove. Ha accolto solo il decimo motivo relativo alle spese, cassando la decisione impugnata limitatamente a tale capo e decidendo nel merito la liquidazione delle spese del secondo grado in euro 1.000 oltre accessori, con conseguente regolazione delle spese di legittimità in parte a carico del ricorrente e in parte irripetibili. L'esito complessivo è dunque di accoglimento parziale, limitato al governo delle spese.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    Norma sostanziale violata secondo il verbale, posta a base della sanzione per eccesso di velocità rilevato con sistema di controllo a distanza.

  • art. 142, comma 6-bis, cod. strada

    Richiamato nel verbale quale base dell'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità.

  • art. 192 D.P.R. n. 495 del 1992

    La disposizione riguarda l'approvazione e omologazione dei prototipi; non si applica agli apparati in uso non dedotti come prototipali. L'omologazione trasferita con provvedimento amministrativo non integra violazione del divieto di trasferibilità tra privati.

  • art. 345 reg. att. cod. strada

    La norma è riferita in generale alle apparecchiature e ai mezzi di accertamento dei limiti di velocità; la Corte esclude che la doglianza teorica sulla riduzione della velocità potesse fondare l'annullamento senza specifica prova del pregiudizio concreto.

  • art. 77, comma 5, D.P.R. n. 495 del 1992

    Invocato in tema di indicazioni sul retro dei segnali stradali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non supportata da prova e perché il verbale attestava la regolare presegnalazione della postazione.

  • art. 25, comma 5, L. n. 120 del 2010

    Richiamato per contestare la collocazione del dispositivo rispetto ai segnali di preavviso; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale nell'ambito delle proprie attribuzioni, comprese quelle inerenti all'accertamento della violazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accolto solo il motivo sulle spese, ha cassato la sentenza limitatamente a tale capo e ha deciso nel merito sulla liquidazione delle spese del grado di appello.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese di lite in relazione al valore della controversia, determinato sulla sola sanzione pecuniaria.

  • D.M. n. 3999 del 14.12.2004

    Richiamato per la disciplina del sistema tutor e per la scelta della collocazione delle unità di rilevamento, che deve tener conto anche degli svincoli e delle aree di servizio ai fini del rendimento del sistema.

  • D.M. 15 agosto 2007

    Richiamato nel verbale quale base della presegnalazione della postazione di controllo.

  • circolare del Ministero dell'Interno n. 300A-16052-10-101-3-3-9 del 29.12.2009

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di specifiche contestazioni dell'amministrazione; la Corte non ne accoglie la lettura, valorizzando invece l'onere di specificità delle censure.

  • sentenza Corte costituzionale n. 113 del 18.6.2015

    Richiamata dal ricorrente in tema di taratura periodica dell'apparecchiatura; la Corte di cassazione ritiene non decisivo il richiamo perché il Tribunale aveva accertato in fatto la presenza di documenti attestanti la taratura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità rilevato con sistema elettronico, il ricorrente deve formulare contestazioni specifiche e riferite al caso concreto; doglianze generiche, astratte o non confrontate con gli accertamenti del giudice di merito sono inammissibili.
  • L'art. 192 D.P.R. n. 495 del 1992 sulla non trasmissibilità dell'omologazione riguarda i prototipi e non impedisce il trasferimento dell'omologazione quando esso avvenga per effetto di un provvedimento amministrativo dell'autorità competente e non di una libera circolazione tra privati.
  • Nel verbale di accertamento di una violazione rilevata a distanza è sufficiente l'indicazione del genere di apparato utilizzato; non è necessario, ai fini della validità del verbale, riportare tutte le specifiche tecniche dell'apparecchiatura o il numero di matricola, se comunque l'identificazione risulti dagli atti del giudizio.
  • In materia di rilevazione della velocità, l'onere di contestare la mancanza di taratura o di corretta funzionalità dell'apparecchiatura incombe inizialmente sull'opponente; una volta che l'amministrazione produca documenti attestanti la regolare taratura, la censura deve confrontarsi puntualmente con tali documenti.
  • La fede privilegiata del verbale copre le circostanze attestate dal pubblico ufficiale nell'ambito dell'accertamento della violazione; per superarla occorre, se del caso, la querela di falso, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva.
  • Se il ricorrente deduce l'inesistenza della segnaletica di preavviso, la prova contraria grava sull'amministrazione; se invece contesta solo l'idoneità o adeguatezza della segnaletica esistente, la relativa prova grava sull'opponente.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali nelle opposizioni a sanzioni del codice della strada, il valore della causa è determinato dalla sola sanzione pecuniaria e non anche dalla sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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