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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20046/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in accoglimento dell'appello ex art. 322-bis, aveva annullato il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Iveco Turbo Star targato AH H310. Il Pubblico Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale aveva ritenuto decisiva la buona fede del terzo (Dimasi Cosimo) per revocare il sequestro, mentre la buona fede è rilevante solo nel caso di sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.); inoltre il Tribunale aveva definito il legame tra veicolo e reato "occasionale" nonostante elementi fattuali che indicavano un'attività illecita protratta nel tempo e la flagranza con il materiale trasportato sull'autocarro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo delle violazioni di legge (escludendo però la parte del ricorso che censurava vizi meramente motivazionali). Ha affermato che, nel sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., la buona fede del terzo non esclude il sequestro quando la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati. Ha censurato la motivazione del Tribunale, ritenuta apodittica rispetto alla qualificazione del veicolo come "occasionalmente" pertinente, anche alla luce degli elementi di fatto (trasporto del legname in flagranza e attività di disboscamento protratta). Conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 1

    «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»

    Il sequestro impeditivo ex comma 1 mira a neutralizzare il pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa pertinente al reato; per questa finalità la buona fede del terzo proprietario non rileva come causa di esclusione del provvedimento.

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 2

    Il regime previsto per il sequestro ai fini della confisca (comma 2) contempla il rilievo della buona fede del terzo, diverso rispetto alla disciplina del sequestro impeditivo prevista dal comma 1.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Prevè il rimedio dell'appello avverso i provvedimenti cautelari in materia penale (mezzo processuale attraverso il quale à stato proposto l'appello che ha condotto all'ordinanza impugnata).

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Consente il trattamento del ricorso in Cassazione, senza intervento delle parti, nelle forme previste dalla norma; la Corte ha proceduto con le modalità indicate nella legge.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p., la buona fede del proprietario terzo non è, di per sé, causa di illegittimità del provvedimento: rileva invece se la libera disponibilità della cosa può aggravare o protrarre il reato o agevolarne altri.
  • La qualificazione della 'pertinenza' di un bene al reato ai fini del sequestro impeditivo può essere anche indiretta: non è necessario un collegamento strutturale come richiesto per il sequestro ai fini di confisca.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo concreto e coerente il rapporto fra bene e pericolo (aggravamento/protrazione/agevolazione): formule apodittiche o valutazioni slegate dai fatti possono essere rimesse in discussione in Cassazione per violazione di legge.
  • La circostanza della flagranza (es. trasporto di materiale illecito sul veicolo) e la documentazione di un'attività illecita protratta nel tempo rafforzano la persuasione della pertinence del bene e giustificano il sequestro impeditivo anche se il proprietario è estraneo all'illecito.
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, interviene prevalentemente per questioni di diritto o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; non vengono invece ripetutamente rivalutate le emergenze probatorie di merito.
  • In presenza di errori di diritto sull'applicazione delle norme che disciplinano il sequestro, la sanzione tipica è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi giuridici dettati dalla Cassazione.

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