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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30939/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2008 emesso nei confronti di un socio di s.r.l., per redditi da partecipazione ritenuti derivare da utili extra-contabili accertati in capo alla società. L'Ufficio assumeva che parte dei finanziamenti iscritti nel conto "socio c/finanziamenti" corrispondessero a prestazioni e cessioni non fatturate né contabilizzate; la quota imputata al socio veniva trattata come dividendo occulto e tassata come reddito di capitale. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva un accoglimento solo parziale in primo grado, perché la CTP rideterminava il maggior reddito in ragione della minore quantificazione dei ricavi non contabilizzati già effettuata nel giudizio relativo alla società. La CTR respingeva l'appello dell'Ufficio e confermava la decisione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sull'obbligo di motivazione; con il secondo motivo, violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio del socio, nonostante la pendenza del giudizio sul presupposto accertamento societario, già impugnato in cassazione dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, benché sintetica e non confutativa di ogni singola deduzione, fosse sufficiente a rendere intellegibile la ratio decidendi e a superare il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel contenzioso tributario, quando sono pendenti separatamente il giudizio sull'accertamento del maggior reddito della società e quello sul reddito di partecipazione del socio, quest'ultimo deve essere sospeso ai sensi degli artt. 1 d.lgs. 546/1992 e 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società, poiché l'accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese, con invito a verificare l'eventuale giudicato sopravvenuto sul giudizio societario e, in difetto, a valutare la sospensione o a decidere nel merito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro del contenuto e della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude la nullità quando la motivazione consente di comprendere la decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sul contenuto della sentenza; non è violato se la motivazione, pur sintetica, esprime le ragioni della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del requisito del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per nullità della sentenza

  • art. 295 c.p.c.

    ritenuto applicabile per imporre la sospensione del giudizio del socio in pendenza del giudizio relativo all'accertamento presupposto nei confronti della società

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 295 c.p.c. per la sospensione nel processo tributario

Massime di principio

  • La sentenza del giudice tributario non è nulla per motivazione apparente quando, pur senza confutare analiticamente ogni doglianza, espone in modo chiaro e completo le ragioni poste a base della decisione, consentendo di ricostruirne l'iter logico-giuridico.
  • Nel processo tributario, la pendenza separata del giudizio sul maggior reddito della società e di quello sul reddito di partecipazione del socio impone la sospensione del giudizio del socio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società, perché l'accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico necessario della pretesa verso il socio.
  • L'accertamento emesso nei confronti del socio per utili extra-contabili presuppone la definizione dell'accertamento emesso nei confronti della società da cui gli utili si assumono generati; in presenza di tale rapporto, il giudice del socio non deve decidere prima che sia definito il giudizio principale sul presupposto societario.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. nel contenzioso tributario opera quando tra due giudizi vi è un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tale che la decisione del primo condiziona necessariamente la decisione del secondo, senza che ciò integri litisconsorzio necessario nei rapporti tra società di capitali e soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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