Cassazione Penale, Sentenza n. 43781/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 20/09/2022 che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinta per prescrizione la fattispecie di capo A e rideterminato la pena per il capo B in anni sei di reclusione. I ricorsi per cassazione criticano la motivazione in relazione agli artt. 110, 582 e 583 comma 2 n.4 c.p. e all'art. 62 n.2 c.p., deducendo vizio di motivazione e violazione dei principi di valutazione della prova con riguardo all'individuazione dell'autore materiale e alla configurazione della responsabilità a titolo di concorso (morale o materiale) quando l'esecutore materiale è rimasto ignoto. Si censura altresì la mancata riconoscimento dell'attenuante della provocazione ritenuta dai giudici di merito inadeguatamente motivata, nonché, per S.C., il mancato accoglimento motivato del concordato in appello ai sensi degli artt. 589-bis e 602, comma 1-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il motivo principale che contestava la mancata assoluzione in assenza di individuazione certa dell'autore materiale, confermando che la responsabilità a titolo di concorso (anche morale) può fondarsi su plurimi e convergenti indizi quando la dinamica esclude l'intervento di terzi e mostra una compartecipazione all'azione criminosa. Ha inoltre confermato la legittima esclusione dell'attenuante della provocazione, per la sproporzione dell'atto rispetto alla reazione, e ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondato il ricorso avverso l'ordinanza sul concordato, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il rigetto e la determinazione della pena. Per legge i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha confermato che il concorso di persone nel reato può essere accertato anche quando non sia identificato l'autore materiale, purché vi siano plurimi e convergenti indizi di pieno coinvolgimento e di esclusione di interventi di terzi; la responsabilità può risultare anche come concorso morale basato sulla compartecipazione all'azione.
art. 582 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di lesioni; la valutazione dei fatti e delle modalità dell'aggressione ha portato alla conferma della condanna per lesioni gravissime in capo ai ricorrenti.
art. 583 comma 2 n. 4 cod. pen.
Aggravante applicata per le lesioni gravissime; la Corte ha ritenuto provate le modalità lesive e la gravità delle conseguenze (sfregio permanente, grave deformazione del viso).
art. 62 n. 2 cod. pen.
La circostanza attenuante della provocazione è stata esclusa perché la sproporzione fra il fatto ingiusto e la reazione è risultata tale da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra provocazione e condotta, per cui non è riconoscibile l'attenuante.
art. 589-bis c.p.p.
Norma sul procedimento di concordato; la Corte ha valutato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto del concordato in appello e quindi il ricorso relativo è infondato o non proponibile autonomamente.
art. 602 comma 1-bis c.p.p.
Collegata al procedimento per il concordato in appello: la Corte ha ritenuto che le ragioni del mancato accoglimento siano state sufficientemente indicate nella sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi secondo la legge.
Massime di principio
- La responsabilità per concorso di persone può essere affermata anche se l'esecutore materiale resta ignoto quando la ricostruzione fattuale dimostra la compartecipazione e esclude interventi di terzi; la prova può fondarsi su plurimi e convergenti indizi che attestino un'azione comune.
- La mera presenza accanto alla vittima non è automaticamente sufficiente per la responsabilità, ma la condotta congiunta e la posizione sovrastante il corpo inerme possono integrare il concorso morale o materiale se dimostrano volontà condivisa di cagionare il fatto.
- L'attenuante della provocazione non opera quando vi è una sproporzione macroscopica tra il fatto ingiusto e la reazione, tale da escludere lo stato d'ira o il nesso causale; la valutazione è molto concreta e dipende dalle modalità dell'aggressione.
- Il rigetto di un concordato in appello richiede motivazione: il tribunale di merito deve indicare le ragioni del mancato accordo; tuttavia, la Cassazione richiede solo che tali ragioni risultino adeguatamente esplicitate nella decisione impugnata.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non esprimere censure generiche o aspecifiche già largamente discusse in sede di merito; i ricorsi vaghi o reiterativi sono inammissibili.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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