Sentenza n. 1719/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3273/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato a corrisponderle complessivamente 1.000 euro mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata e notificata in copia informatica, indicava soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza identificare il tribunale amministrativo competente né la sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. È stata inoltre esaminata la questione della mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio e dell'eventuale necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. La procura separata dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; la mera allegazione telematica della copia informatica della procura cartacea al ricorso digitale non supplisce alla genericità del suo contenuto. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è stata ritenuta applicabile alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. Il Collegio ha altresì richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti e non aveva innovato il quadro normativo. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva quindi rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Milano, la cui esecuzione era stata chiesta in sede di ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: [...] quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La formalità della copia informatica depositata insieme al ricorso consente l'adattamento della procura al processo telematico e la certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio
L'avviso alle parti è necessario per assicurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, ma non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
artt. 22 e 23 c.p.a.
la rappresentanza tecnica è necessaria
L'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico giustifica l'esigenza di un adempimento specifico e accurato nella formazione della procura speciale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la misura richiesta dalla ricorrente in caso di mancata esecuzione del giudicato, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato escluso perché l'Adunanza plenaria n. 11/2025 aveva confermato un orientamento già esistente.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La norma, in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c., è stata esaminata ai fini della possibile sanatoria del vizio della procura, ritenuta non praticabile.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di rinnovare o regolarizzare la procura non opera quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava o era inidonea al momento della proposizione.
art. 99 c.p.a.
È richiamato in relazione al valore nomofilattico della pronuncia dell'Adunanza plenaria, il cui principio interpretativo è stato applicato dal TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale separata dal ricorso deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può considerarsi validamente incorporata nel ricorso solo per effetto dell'allegazione telematica, se il suo contenuto non identifica in modo sufficiente la controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza o genericità della procura speciale, costituendo un requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte abbia scelto un orientamento processuale meno prudente tra indirizzi interpretativi già esistenti e non ricorra un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non presenzi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
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