Cassazione Penale, Sentenza n. 30928/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo che l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela: il reato è quindi dichiarato improcedibile e la condanna confermata in appello è annullata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato da violenza sulle cose. Il primo motivo ritenuto fondato denunciava la mancanza della condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022: il reato in questione è divenuto procedibile a querela di parte e la persona offesa non aveva presentato querela. Dalle verifiche effettuate (nota della Procura della Repubblica di Locri del 29/06/2023) non risulta una querela pervenuta nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.
Norme richiamate
Ha modificato la procedibilità del reato di furto di energia elettrica rendendolo procedibile a querela di parte; il mancato esercizio della querela nel termine previsto impedisce la prosecuzione dell'azione penale.
art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022
Stabilisce il termine trimestrale entro il quale la querela deve essere presentata ai fini della procedibilità del reato (come richiamato dalla sentenza).
Richiamato quale norma che ha inciso sulle disposizioni di procedibilità e sui termini transitori; la sentenza ne trae la conseguenza che, in assenza di querela nei termini, il reato è improcedibile.
Atto di conversione che ha modificato, insieme alle disposizioni precedenti, le condizioni di procedibilità; utilizzata per ricostruire la decorrenza e il termine utile per la querela.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela di parte, la mancata proposizione della querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
- Il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni di procedibilità introdotte da riforme legislative e l'eventuale decorrenza dei termini transitori.
- In presenza di assenza di querela nei termini stabiliti dalla norma transitoria, la sentenza penale è annullabile senza rinvio per difetto di procedibilità quando l'azione non può più proseguire.
- Le verifiche documentali presso la Procura (es. note di ufficio) sono rilevanti per accertare se la querela sia stata presentata e in quale termine; l'assenza di annotazioni favorevoli rafforza l'eccezione di improcedibilità.
- In casi similari è essenziale controllare le norme di legge che hanno modificato la procedibilità e i termini (compresi eventuali articoli di conversione dei decreti-legge) per determinare se la querela poteva o doveva essere proposta entro un termine per poter procedere.
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