Sentenza n. 1835/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza per la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza ricevuta dal Comune di Palermo il 21 marzo 2025 e trasmessa dal Comune alla Commissione UVM dell'ASP di Palermo il 26 marzo 2025. L'istanza era volta a ottenere la predisposizione, nell'interesse del figlio minorenne con disabilità, di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 aprile 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Comune si è costituito; le articolazioni dell'ASP indicate in epigrafe non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non contestata dalle altre parti costituite, e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La documentazione depositata dal Comune il 26 maggio 2026 è stata considerata tardiva, essendo stata prodotta a soli due giorni dall'udienza camerale. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che non fosse dimostrato alcun atto di impulso o sollecitazione del Comune nei confronti dell'ASP per gli adempimenti di competenza di quest'ultima. Le amministrazioni intimate sono state quindi condannate, ciascuna, al pagamento di euro 750,00, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa dell'istanza diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato per la persona con disabilità; la sentenza non esamina nel merito il contenuto della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione del ricorrente, non contestata dalle parti costituite.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene una situazione che elimina l'interesse concreto alla decisione sulla domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce degli atti disponibili.
- La mera competenza istituzionale di un'amministrazione rispetto a una fase del procedimento non esclude la valutazione della sua responsabilità processuale: la mancata dimostrazione di atti di impulso o sollecitazione verso l'amministrazione competente può giustificare la condanna alle spese.
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