Ordinanza n. 3179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2521/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il giudizio di inidoneità attitudinale nella procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo, per quanto emerge dal provvedimento, l'illegittimità del giudizio di inidoneità attitudinale e la sua asserita contraddittorietà rispetto agli accertamenti svolti, valorizzando una relazione medico-legale di parte e una certificazione sanitaria attestante l'assenza di psicopatologia in atto. Sono stati inoltre contestati gli esiti difformi delle valutazioni del funzionario psicologo e del perito selettore. L'appellante ha quindi chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare e la concessione della tutela interinale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente, allo stato degli atti e salva la possibilità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito anche mediante verificazione, il fumus boni iuris. Il Collegio ha distinto l'idoneità psico-fisica, diretta a verificare l'assenza di patologie incompatibili con il servizio, dall'idoneità attitudinale, concernente il possesso dei requisiti attitudinali richiesti dalle funzioni del ruolo. Per tale ragione ha ritenuto sostanzialmente irrilevanti la relazione medico-legale e la certificazione sanitaria, poiché dimostrative dell'assenza di psicopatologia ma non idonee a superare il giudizio di inidoneità attitudinale. Ha escluso la contraddittorietà degli esiti delle valutazioni, rilevando che l'art. 24, comma 7, del D.M. n. 168/2022 prevede una struttura bifasica degli accertamenti attitudinali, sicché le valutazioni del funzionario psicologo e del perito selettore possono avere esiti opposti. Nel caso concreto, il giudizio finale è stato espresso dopo un ulteriore colloquio collegiale volto a comporre la distonia istruttoria ed è stato ritenuto analitico e specificamente motivato, con indicazione delle carenze riferite ai singoli parametri. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 24, comma 7, D.M. n. 168/2022
Prevede una struttura bifasica degli accertamenti attitudinali e consente che le valutazioni del funzionario psicologo e del perito selettore conducano a esiti difformi, poi eventualmente composti mediante un colloquio collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'idoneità psico-fisica e l'idoneità attitudinale sono valutazioni autonome: la prima riguarda l'assenza di patologie incompatibili con il servizio, mentre la seconda riguarda il possesso delle capacità e dei requisiti attitudinali richiesti dalle specifiche funzioni del ruolo.
- La documentazione sanitaria che attesta l'assenza di psicopatologie in atto non è, di per sé, idonea a contestare un giudizio di inidoneità attitudinale, quando tale giudizio non si fondi sull'accertamento di una patologia ma sulla valutazione delle caratteristiche attitudinali del candidato.
- Nelle procedure che prevedono una struttura bifasica degli accertamenti attitudinali, la difformità tra le valutazioni del funzionario psicologo e del perito selettore non determina automaticamente contraddittorietà o illegittimità, potendo le due valutazioni avere esiti opposti ed essere successivamente composte mediante un colloquio collegiale.
- In sede cautelare, il giudizio di inidoneità attitudinale presenta fumus boni iuris quando la commissione abbia motivato analiticamente, con riferimento ai singoli parametri, le carenze riscontrate nel candidato.
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