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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 23/05/2023, aveva applicato erroneamente gli artt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e violato l'art. 41-bis ord. pen., pronunciando senza il necessario presupposto per l'intervento della magistratura di sorveglianza. In particolare il Ministero sosteneva che, per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, l'Amministrazione penitenziaria può adottare misure di elevata sicurezza (compreso il divieto o la limitazione nell'uso notturno di lettori digitali) e che la previsione del ritiro serale del lettore digitale è misura ragionevole e funzionale alla sicurezza. Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza nella parte che autorizzava il detenuto a detenere un lettore di CD nella camera di pernottamento 24 ore su 24 e, più in generale, contestava la decisione che aveva consentito l'acquisto di CD sigillati tramite impresa di mantenimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne, ritenendo che tale questione sia di natura organizzativa e rientri nella competenza esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la parte dell'ordinanza che autorizzava l'acquisto, tramite l'impresa di mantenimento, di CD musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati, è rimasta operante poiché il ricorso non ha formulato critiche specifiche sufficienti a mettere in discussione la motivazione del Tribunale su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime differenziato 41-bis giustifica misure di elevata sicurezza e limita l'ambito di intervento autoritativo individuale; le scelte organizzative e le restrizioni funzionali alla sicurezza rientrano nella competenza dell'Amministrazione penitenziaria e non devono essere sostituite dalla magistratura di sorveglianza se non ricorrono i presupposti per il sindacato giurisdizionale.

  • art. 35-bis, comma 4, ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come quadro normativo per le misure di sicurezza e regolazione dei diritti dei detenuti; la Corte ha ritenuto che le censure generiche non dimostravano l'erronea applicazione della norma rispetto alla decisione del Tribunale in relazione all'autorizzazione all'acquisto di CD sigillati.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma di riferimento per le limitazioni; la Corte ha comunque ritenuto che la specifica questione del possesso notturno del lettore abbia natura organizzativa, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione, e che le censure presentate non fossero sufficientemente circostanziate rispetto alla parte sull'acquisto dei CD.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria (es. regolazione dell'uso notturno di apparecchi elettronici) hanno un ambito di esclusiva discrezionalità che la magistratura di sorveglianza non sostituisce se la misura non inibisce il diritto in modo illegittimo.
  • I reclami diretti ad impugnare provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di un diritto senza inibirlo possono essere dichiarati inammissibili; il ricorrente deve dedurre censure specifiche e dimostrare l'erroneità logico-giuridica delle motivazioni impugnate.
  • Consentire l'acquisto di beni sigillati e identificabili (es. CD contrassegnati SIAE e sigillati, tramite impresa di mantenimento) può essere ritenuto una misura di mitigazione del rischio; tuttavia l'Amministrazione resta legittimata a disporre limitazioni di uso orario per ragioni organizzative e di sicurezza.
  • Nel valutare la legittimità di limitazioni a detenuti 41-bis, è necessario bilanciare l'esercizio dei diritti con le esigenze di sicurezza; spiegazioni specifiche e motivazioni circostanziate sono richieste per far dichiarare illegittime le misure adottate dall'Amministrazione.

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