Cassazione Penale, Sentenza n. 2830/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione illecita di 26,5 kg di cocaina (artt. 110 c.p., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) e per i reati di falso (477, 482 c.p., per Cecchini e Aadi). Le censure principali riguardano: (i) presunta contraddittorietà e travisamento della prova con riferimento al verbale di perquisizione e sequestro, alla localizzazione del telefono del Dedej e alle sommarie dichiarazioni di terzi (Angela Matrignani); (ii) presunta illogicità nella valutazione indiziaria basata sul rapporto di frequentazione tra i tre imputati, sulle localizzazioni telefoniche, sul rinvenimento e confezionamento delle somme di denaro e sui filmati trovati nel cellulare; (iii) mancato riconoscimento, a vario titolo, delle attenuanti generiche e rilievo ingiustificato dell'aggravante per ingente quantità, nonché mancato bilanciamento degli elementi positivi (collaborazione, ruolo marginale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Dedej Frenklin (in fatto e in diritto), ritenendo congrua e non viziata la valutazione indiziaria della Corte territoriale in ordine alla responsabilità e alla qualificazione dell'ingente quantitativo. I ricorsi di Cecchini Patrick e Aadi Salim sono stati dichiarati inammissibili (per genericità delle censure rispetto a questioni non sollevate in appello). Conseguentemente: condanna di Dedej al pagamento delle spese processuali; condanna di Cecchini e Aadi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; sono confermate le condanne di merito e le misure accessorie (confisca somme e stupefacente) decise in precedenza.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 110
Applicato per configurare il concorso di persone nel reato (concorso materiale o morale tra imputati) sulla base del quid pluris probatorio indicato nella sentenza.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma-saggio sulla detenzione e traffico di stupefacenti usata quale fattispecie base per la contestazione della detenzione di 26,5 kg di cocaina.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2
Richiamata per l'aggravante relativa all'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che la quantità giustificasse l'aggravante.
Codice Penale, artt. 477 e 482
Articoli relativi a falsità documentale contestati a Cecchini e Aadi e confermati in merito dal giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove di merito se le censure sono generiche: per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni o travisamenti specifici e puntuali nella motivazione del giudice di merito.
- Un quadro indiziario coerente e plurimo (localizzazioni telefoniche ripetute, coincidenza di somme di denaro, comportamenti immediatamente successivi al fatto, filmati o materiale indicativo) può legittimamente fondare la responsabilità anche in assenza di un rinvenimento diretto di oggetti personali dell'imputato nell'immobile con la droga.
- I dati di geolocalizzazione e i contenuti digitali (video, filmati, messaggi) hanno rilevanza probatoria e, se logicamente collegati agli altri elementi, possono conferire significatività agli indizi di partecipazione al traffico di stupefacenti; per contrastarli è necessario fornire una valutazione tecnica o indicare vizi procedurali specifici che li rendano inattendibili.
- Le censure sull'aggravante per ingente quantità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti devono essere sollevate e argomentate con precisione già in sede di appello; in Cassazione le critiche generiche sulla discrezionalità del giudice di merito risultano inammissibili o infondate.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre un apprezzamento individualizzato del ruolo e della personalità dell'imputato; la sola asserzione di ruolo marginale o collaborazione, senza elementi concreti e valutazione specifica, difficilmente ribalta la valutazione del giudice di merito.
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