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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28581/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una carrozzeria, quale cessionaria del credito di un assicurato/proprietario di autovettura, ha agito contro l'assicurazione per ottenere l'integrale indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo, che sarebbero derivati da un atto vandalico occorso mentre l'auto era in sosta su pubblica via. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stato confermato il rigetto. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente per relationem, in violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., su alcuni motivi di appello e su richieste istruttorie (nomina del perito fiduciario, prova contraria, c.t.u.); 3) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto non provato il sinistro e non valutato correttamente la documentazione prodotta (denuncia, fotografie, polizza, documenti di riparazione e quantificazione del danno).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché, a fronte di motivazione per relationem della sentenza d'appello, la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente sia la motivazione di primo grado condivisa sia le critiche formulate con l'atto di appello; inoltre la corte territoriale aveva comunque svolto un'autonoma argomentazione sulla mancata prova del fatto dannoso. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte assorbito dall'inammissibilità del primo e in parte inammissibile, perché la censura era formulata in modo contraddittorio rispetto al contenuto della sentenza e non evidenziava un effettivo omesso esame. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove, profilo non deducibile come violazione dell'onere della prova ma solo nei limiti del vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello, pur sintetica, era motivata per relationem e integrata da ulteriori argomentazioni sul difetto di prova del sinistro.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la doglianza è incompatibile con il contenuto della decisione impugnata o quando il motivo si rivela assorbito dalla reiezione della questione preliminare/prodromica.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione contro una decisione d'appello motivata per relationem, il ricorrente deve indicare puntualmente la motivazione di primo grado recepita e le specifiche critiche mosse in appello; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma non consente di superare la mancanza di specificità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione o sufficienza del materiale probatorio, che attiene al diverso vizio di motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le norme sulla valutazione delle prove non possono essere usate per rivalutare il merito probatorio in cassazione, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale.

  • art. 1913 c.c.

    Citato dalla resistente come disposizione violata per tardiva/inesatta denuncia del sinistro, ma non oggetto di accoglimento nel merito in questa sede.

  • art. 1914 c.c.

    Citato dalla resistente in relazione agli obblighi dell'assicurato dopo il sinistro.

  • art. 1915 c.c.

    Citato dalla resistente per sostenere la decadenza o perdita del diritto all'indennizzo in caso di inadempimento degli obblighi di avviso o salvataggio.

  • art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di c.t.u. formulata in istruttoria.

  • art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla prova contraria dedotta in istruttoria.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è motivata per relationem, il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico sia la parte della motivazione di primo grado recepita sia le critiche formulate in appello; la mera allegazione generica del fascicolo non soddisfa l'onere di specificità.
  • La motivazione per relationem è censurabile solo se il giudice d'appello non si sia fatto carico delle critiche mosse alla decisione di primo grado; se invece la sentenza d'appello aggiunge autonome ragioni, non sussiste nullità per motivazione apparente.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere affermato in modo astratto: occorre che il motivo sia effettivamente non esaminato e che la censura non risulti smentita dal testo della sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se il ricorrente contesta la valutazione delle prove o la loro sufficienza, la doglianza è inammissibile come violazione di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione del compendio probatorio in una deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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