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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45484/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spina ha impugnato il decreto che dichiarava inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento di rigetto del beneficio della liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza, nella persona del Presidente, aveva ritenuto l'istanza meramente reiterativa perché i periodi oggetto della richiesta erano già stati esaminati con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 20/12/2019 e non era stato proposto reclamo avverso quell'ordinanza. Spina contestava la qualificazione della domanda come reiterativa, affermando di aver addotto elementi nuovi e denunciando carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato il decreto impugnato perché emesso dal Presidente e non dal Tribunale di sorveglianza nella sua composizione collegiale, come invece richiede il sistema normativo relativo ai reclami in materia di liberazione anticipata. La sentenza richiama l'art. 69-bis legge 26/7/1975, n.354 (che rinvia al procedimento degli artt. 678 e 666 c.p.p.) e afferma che la decisione di inammissibilità adottata dal Presidente costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Il provvedimento è stato annullato senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Messina per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Parte del procedimento rimandato dall'art. 678; disciplina le modalità procedurali richiamate per il reclamo in materia penitenziaria.

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'art. 69-bis che disciplina il procedimento del reclamo e rinvia ad artt. 666 e segg.; stabilisce il quadro procedurale cui attenersi per la decisione sul reclamo.

  • art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull'istanza di liberazione anticipata e riserva al Tribunale di sorveglianza, in composizione collegiale, la cognizione del reclamo; rinvia esplicitamente al procedimento di cui all'art. 678 c.p.p.

  • art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Consente di rilevare la nullità per violazione di norme sulla costituzione dell'organo giudicante; la Corte la considera applicabile alle decisioni sul reclamo emesse dal soggetto non competente.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute, richiamata dalla Corte per giustificare l'annullamento del provvedimento emesso dal Presidente.

Massime di principio

  • Il reclamo contro il rigetto della liberazione anticipata è un rimedio giurisdizionale che, per legge, deve essere deciso dal Tribunale di sorveglianza nella sua composizione collegiale; decisioni assunte da singolo Presidente possono essere nulle.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un reclamo adottata dal Presidente anziché dal Tribunale collegiale costituisce nullità assoluta e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
  • Se il richiedente allega elementi nuovi rispetto a precedenti istanze, il giudice del reclamo deve valutare tali elementi: la semplice qualificazione come "reiterativa" richiede verifica motivata dell'assenza di novità.
  • Quando una precedente decisione del Magistrato di sorveglianza ha già valutato i periodi richiesti, il Tribunale può comunque dichiarare inammissibile per reiterazione ma deve farlo nel rispetto della competenza e dando adeguata motivazione.
  • In presenza di vizi formali relativi alla composizione dell'organo decisorio, il rimedio corretto è l'annullamento e la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale per la valutazione sostanziale della questione.
  • Prima di desumere l'inammissibilità per reiterazione, è opportuno verificare se vi siano fatti o documenti nuovi che rendano necessaria una nuova valutazione sul merito della liberazione anticipata.

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