Cassazione Civile, Ordinanza n. 03953/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso di un credito IVA, poi ceduto a una banca e in parte rimborsato alla cessionaria, con residua sospensione da parte dell'Ufficio per la presenza di carichi pendenti in capo alla società cedente. La società aveva chiesto che il residuo credito fosse compensato con un proprio maggior debito IVA. In primo grado il ricorso era stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. In appello la CTR aveva invece ritenuto impugnabile il silenzio-rifiuto sulla compensazione e aveva escluso ostacoli alla compensazione derivanti dalla cessione del credito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1264 c.c., dell'art. 69 r.d. 2440/1923 e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che la società avesse perso la legittimazione ad agire perché aveva ceduto il credito; 2) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2909 c.c., per tardività del ricorso introduttivo, poiché i provvedimenti espressi di diniego della revoca della sospensione e di improcedibilità della compensazione non erano stati impugnati nei termini; 3) violazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997, per avere la CTR ritenuto illegittima la sospensione parziale del rimborso e il diniego di compensazione. La Corte ha esaminato con priorità il secondo motivo, ritenendolo fondato: ha rilevato che esistevano due provvedimenti espressi dell'Amministrazione, uno del 26/01/2015 (notificato il 02/02/2015) di rigetto della revoca della sospensione e della richiesta di compensazione ex art. 23 d.lgs. 472/1997, e uno del 08/06/2016 (notificato il 10/06/2016) di improcedibilità della domanda di compensazione; tali atti, essendo espressi e notificati, dovevano essere impugnati entro sessanta giorni, cosa non avvenuta perché il ricorso fu notificato solo il 13/10/2016. È stata rigettata anche l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, perché la notifica della sentenza di appello non risultava inequivocamente effettuata ai fini della decorrenza del termine breve. Accolto il secondo motivo e assorbiti gli altri, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia, ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione perché la domanda introduttiva della società contribuente era tardiva rispetto a provvedimenti espressi e ritualmente notificati dell'Ufficio, e ha quindi cassato la sentenza della CTR. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese dell'intero giudizio e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1264 c.c.
Richiamato come norma sulla cessione del credito, ma il motivo correlato è rimasto assorbito; non è stata data una specifica interpretazione nel dispositivo finale.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato nel primo motivo come norma sulla opponibilità/cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione; il motivo è stato assorbito.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere il difetto di legittimazione ad agire; il motivo è stato assorbito.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo applica nel senso che l'impugnazione nel processo tributario deve avvenire nel termine di sessanta giorni da un provvedimento espresso ritualmente notificato.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; il suo riferimento è assorbito dalla statuizione sulla tardività dell'impugnazione.
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte richiama la disciplina della sospensione e della compensazione in relazione ai provvedimenti espressi dell'Ufficio; non ne afferma l'illegittimità, poiché la decisione si fonda sulla tardività del ricorso introduttivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il procedimento camerale e la memoria depositata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto dell'appello nel merito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria adotta un provvedimento espresso di diniego o di improcedibilità, il contribuente deve impugnarlo nel termine di legge; la successiva deduzione di un preteso silenzio-rifiuto non consente di aggirare la decadenza già maturata.
- L'impugnazione del silenzio-rifiuto non è più utilmente coltivabile se, prima del ricorso, interviene un provvedimento espresso dell'Amministrazione sul medesimo oggetto: in tal caso viene meno l'interesse a far valere il silenzio.
- Ai fini del termine breve per impugnare una sentenza notificata telematicamente, la notificazione deve essere univoca anche quanto alla volontà di sollecitare l'impugnazione; una notifica effettuata per un fine diverso non fa decorrere il termine breve.
- Quando il ricorso introduttivo è tardivo rispetto al provvedimento espresso impugnabile, la questione di merito resta assorbita e il giudice può definire la controversia con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
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