Sentenza n. 162/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita, includendo tali benefici nella base di calcolo, con corresponsione delle somme dovute e degli interessi. L'INPS si è costituito resistendo. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990, nonché il rilievo del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza in forma semplificata, in ragione della giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato. Il giudice ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Ha precisato che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede i sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il termine è stato ritenuto non decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non ha fatto rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e, pertanto, non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell'ordinamento militare
Ha abrogato l'art. 11 l. n. 231/1990 senza determinare la reviviscenza della disposizione anteriormente sostituita.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non esclude né disciplina la computabilità dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto, non è vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti, ma serve esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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