Sentenza n. 930/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.11.2024, n. 1218, passata in giudicato, e della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.6.2025, n. 613, passata in giudicato, con riferimento alle spese di lite;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle spese di lite, di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Genova che disponevano la rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore anticipatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in proprio, quale difensore titolare di credito antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c., per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 novembre 2024, n. 1218, e 9 giugno 2025, n. 613, passate in giudicato. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, nell’ambito di giudizi relativi al riconoscimento della carta del docente. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la pretesa sostanziale, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché il pagamento intervenuto nelle more ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, in quanto l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate forfettariamente in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il giudice ha determinato l’importo tenendo conto della natura e del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Non è stata disposta la distrazione delle spese, poiché il ricorrente aveva agito in proprio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiarata la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 93 c.p.c.
difensore titolare di credito antistatario
Il difensore che abbia anticipato le spese può agire in proprio per ottenere il pagamento delle somme oggetto di distrazione in suo favore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando l’adempimento riguardi somme dovute a titolo di spese di lite.
- Quando l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico in base al criterio della soccombenza virtuale, pur in presenza della cessazione della materia del contendere.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente natura seriale ed esecutiva, il giudice può determinare forfettariamente l’importo tenendo conto della natura e del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del rito alle procedure esecutive.
- La distrazione delle spese in favore del difensore non è disposta quando il difensore abbia agito in proprio.
Come è indicizzato
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